Gli Stati partecipanti al presente Trattato,
nel riaffermare la loro fede negli scopi e nei principi della Carta delle Nazioni Unite, ed il loro desiderio di vivere in pace con tutti i popoli e con tutti i Governi,
decisi a salvaguardare la libertà dei loro popoli, il loro retaggio comune e la loro civiltà, fondati sui principi della democrazia, sulle libertà individuali e sul predominio del diritto,
preoccupati di favorire nella regione dell'Atlantico settentrionale il benessere e la stabilità,
decisi a riunire i loro sforzi per la loro difesa collettiva e per il mantenimento della pace e della sicurezza,
si sono accordati sul presente Trattato del Nord Atlantico:
Articolo 1
Le Parti si impegnano, in ottemperanza alla Carta delle Nazioni Unite, a comporre con mezzi pacifici qualsiasi controversia internazionale nella quale potrebbero essere implicate, in modo che la pace, la sicurezza e la giustizia internazionali non vengano messe in pericolo, e ad astenersi nei loro rapporti internazionali dal ricorrere alla minaccia o all'impiego della forza in modo incompatibile con gli scopi delle Nazioni Unite.
Articolo 2
Le Parti contribuiranno al futuro sviluppo di relazioni internazionali pacifiche ed amichevoli, rafforzando le loro libere istituzioni, assicurando una migliore comprensione dei principi sui cui tali istituzioni sono basate e sviluppando le condizioni atte a garantire la stabilità ed il benessere. Esse si sforzeranno di eliminare tutti i contrasti nella loro politica economica internazionale ed incoraggeranno la collaborazione economica reciproca.
Articolo 3
Al fine di conseguire con maggiore efficacia gli obiettivi del presente Trattato, le Parti, agendo individualmente e congiuntamente, in modo continuo ed effettivo, mediante lo sviluppo delle loro risorse e prestandosi reciproca assistenza, manterranno e svilupperanno la loro capacità individuale e collettiva di resistenza ad un attacco armato.
Articolo 4
Le Parti si consulteranno ogni qualvolta che, secondo il giudizio di una di esse, l'integrità territoriale, l'indipendenza politica o la sicurezza di una di esse siano minacciate.
Articolo 5
Le Parti convengono che un attacco armato contro una o più di esse, in Europa o nell'America settentrionale, sarà considerato quale attacco diretto contro tutte le Parti, e di conseguenza convengono che se tale attacco dovesse verificarsi, ognuna di esse, nell'esercizio del diritto di legittima difesa individuale o collettiva riconosciuto dall'art. 51 della Carta delle Nazioni Unite, assisterà la Parte o le Parti così attaccate, intraprendendo immediatamente, individualmente e di concerto con le altre Parti, l'azione che giudicherà necessaria, ivi compreso l'impiego della forza armata, per ristabilire e mantenere la sicurezza nella regione dell'Atlantico settentrionale.
Ogni attacco armato di questo genere, e tutte le misure prese in conseguenza di esso, saranno immediatamente segnalate al Consiglio di Sicurezza. Tali misure dovranno essere sospese non appena il Consiglio di Sicurezza avrà adottato le disposizioni necessarie per ristabilire e mantenere la pace e la sicurezza internazionali (1).
Articolo 6
Agli effetti dell'art. 5, per attacco armato contro una o più Parti si intende un attacco armato:
- contro il territorio di una di esse in Europa o nell'America settentrionale, contro i Dipartimenti algerini di Francia (2), contro il territorio della Turchia o contro le isole situate sotto la giurisdizione di una delle Parti della regione dell'Atlantico settentrionale a nord del Tropico del Cancro;
- contro le forze, le navi o gli aeromobili di una delle Parti che si trovino su detti territori o in qualsiasi altra regione d'Europa nella quale alla data di entrata in vigore del presente Trattato siano stazionate forze di occupazione di una delle Parti, o che si trovino nel Mare Mediterraneo o nella zona dell'Atlantico a nord del Tropico del Cancro, o al di sopra di essi.
Articolo 7
Il presente Trattato non pregiudica e non dovrà essere considerato come pregiudicante in alcun modo i diritti e gli obblighi derivanti dallo Statuto alle Parti che sono membri delle Nazioni Unite, o la competenza primaria del Consiglio di Sicurezza per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.
Articolo 8
Ogni Parte dichiara che nessuno degl'impegni internazionali ora in vigore tra essa ed ogni altra Parte o tra essa e qualsiasi altro Stato è in contrasto con le disposizioni del presente Trattato e si obbliga a non assumere alcun impiego internazionale in contrasto con il presente Trattato.
Articolo 9
Con la presente disposizione le Parti costituiscono un Consiglio, nel quale ciascuna di esse sarà rappresentata, che avrà la funzione di esaminare le questioni concernenti l'applicazione Trattato. Il Consiglio sarà organizzato in modo da potere riunirsi rapidamente in ogni momento. Il Consiglio istituirà gli organi sussidiari che risulteranno necessari; in particolare istituirà immediatamente un Comitato di Difesa che raccomanderà le misure da adottare per l'applicazione degli articoli 3 e 5.
Articolo 10
Le Parti potranno, con accordo unanime, invitare ad accedere al presente Trattato qualsiasi altro Stato europeo capace di favorire lo sviluppo dei principi del presente Trattato e di contribuire alla sicurezza dell'area dell'Atlantico settentrionale. Ogni Stato così invitato potrà diventare membro del Trattato depositando il proprio strumento di adesione presso il Governo degli Stati Uniti d'America. Il Governo degli Stati Uniti d'America informerà ciascuna delle Parti dell'avvenuto deposito.
Articolo 11
Il presente Trattato sarà ratificato e le sue disposizioni saranno applicate dalle Parti in conformità con le rispettive procedure costituzionali. Gli strumenti di ratifica saranno depositati, appena possibile, presso il Governo degli Stati Uniti d'America, che informerà tutti gli altri firmatari. Il Trattato entrerà in vigore tra gli Stati che l'avranno ratificato non appena saranno state depositate le ratifiche della maggioranza dei firmatori, tra i quali il Belgio, il Canada, la Francia, la Gran Bretagna, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, e gli Stati Uniti d'America, e avrà effetto per gli altri Stati dal giorno del deposito della loro ratifica.
Articolo 12
Dopo 10 anni dall'entrata in vigore del Trattato, o in ogni momento successivo, le Parti si consulteranno allo scopo di rivedere il Trattato, qualora una di esse ne faccia richiesta, tenendo in considerazione i fattori che a quell'epoca potranno influire sulla pace e sulla sicurezza nell'area dell'Atlantico settentrionale, ivi compreso lo sviluppo di accordi sia regionali che universali conclusi nell'ambito della Carta delle Nazioni Unite, per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
Articolo 13
Dopo 20 anni dall'entrata in vigore del Trattato ciascuna delle Parti potrà ritirare la propria adesione dopo un anno dal deposito del relativo avviso al Governo degli Stati Uniti d'America, il quale provvederà a notificare alle altre Parti il deposito di tale avviso.
Articolo 14
Il presente Trattato, nelle versioni francese ed inglese facenti ugualmente fede, sarà depositato presso il Governo degli Stati Uniti d'America. Copie debitamente autenticate saranno trasmesse ai Governi delle Parti contraenti.
Note:
(1) La definizione dei territori ai quali è applicabile l'articolo 5 è stato modificato dall'articolo 2 del Protocollo del Trattato del Nord Atlantico con l'ingresso della Grecia e della Turchia.
(2) Il 16 gennaio 1963, il Consiglio del Nord Atlantico ricevette una dichiarazione del Rappresentante Francese che segnalava che, a seguito del voto del 1 luglio 1962 sull'autodeterminazione, il popolo algerino si era pronunciato in favore dell'indipendenza dell'Algeria in cooperazione con la Francia. Di conseguenza, il Presidente della Repubblica Francese il 3 luglio 1962 riconobbe ufficialmente l'indipendenza dell'Algeria. Ne risultò che i "Dipartimenti algerini della Francia" cessarono di esistere, e che allo stesso tempo la loro menzione nel Trattato del Nord Atlantico non aveva più significato. Il Consiglio prese dunque atto che, per quel che riguardava gli ex Dipartimenti algerini di Francia, gli articoli interessati di questo Trattato erano divenuti inapplicabili a partire dal 3 luglio 1962.