Il Consiglio di Sicurezza
riaffermando le proprie risoluzioni 1269 (1999) del 19 ottobre 1999 e 1368 (2001) del 12 settembre 2001,
riaffermando inoltre la propria inequivocabile condanna degli attacchi terroristici avvenuti a New York, Washington, D.C. e in Pennsylvania l'11 settembre 2001, ed esprimendo la propria determinazione a prevenire tutti gli atti simili,
riaffermando ancora che tali atti, come ogni atto di terrorismo internazionale, costituisce una minaccia alla pace internazionale e alla sicurezza,
riaffermando il diritto inerente all'autodifesa individuale o collettiva come riconosciuto dalla Carta delle Nazioni Unite e reiterato nella risoluzione 1368 (2001),
riaffermando la necessità di combattere con ogni mezzo, in conformità alla Carta delle Nazioni Unite, le minacce alla pace internazionale e alla sicurezza causate da atti terroristici,
profondamente preoccupato dall'aumento, in varie regioni del mondo, degli atti di terrorismo motivati dall'intolleranza o dall'estremismo,
richiamando gli Stati a lavorare insieme urgentemente al fine di prevenire ed eliminare gli atti terroristici, compreso una accresciuta cooperazione e una piena implementazione delle convenzioni internazionali relative al terrorismo,
riconoscendo la necessità per gli Stati di completare la cooperazione internazionale assumendo misure addizionali per prevenire ed eliminare, nei loro territori attraverso tutti i mezzi giuridici, il finanziamento e la preparazione di ogni atto di terrorismo,
riaffermando il principio stabilito dall'Assemblea Generale nella sua dichiarazione dell'ottobre 1970 (risoluzione 2625 (XXV)) e reiterata dal Consiglio di Sicurezza nella sua risoluzione 1189 (1998) del 13 agosto 1998, che dice che ogni Stato ha il dovere di astenersi dall'organizzare, istigare, assistere o partecipare ad atti terroristici in altri Stati o di acconsentire attività organizzate all'interno del proprio territorio tese alla realizzazione di tali atti,
agendo sotto il Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite,
1. decide che tutti gli Stati dovranno:
(a) prevenire ed eliminare il finanziamento degli atti terroristici;
(b) criminalizzare la provvista o la raccolta, con ogni mezzo, direttamente o indirettamente, di fondi dai loro cittadini o nei loro territori con l'intenzione di utilizzare tali fondi, o sapendo che essi saranno usati, per condurre atti terroristici;
(c) congelare senza ritardi i fondi e altri asset finanziari o risorse economiche di persone che commettono, o tentano di commettere, atti terroristici o partecipano o facilitano la realizzazione di atti terroristici; di entità possedute o controllate direttamente o indirettamente da tali persone; e di persone e entità agenti per conto di, o alla direzione di tali persone e entità, compresi i fondi derivati o generati da proprietà possedute o controllate direttamente o indirettamente da tali persone e da altre persone e entità associate;
(d) proibire ai loro cittadini o a qualunque persona o entità all'interno del proprio territorio di rendere disponibili fondi, asset finanziari o risorse economiche o finanziarie o altri servizi relativi, direttamente o indirettamente, a beneficio delle persone che commettono o tentano di commettere o facilitano o partecipano alla realizzazione di atti terroristici, delle entità possedute o controllate, direttamente o indirettamente, da tali persone e delle persone e entità agenti in proprio o sotto la direzione di tali persone;
2. decide inoltre che tutti gli Stati dovranno:
(a) astenersi dal fornire ogni forma di sostegno, attivo o passivo, a entità o persone coinvolte in atti terroristici, eliminando il reclutamento dei membri dei gruppi terroristici e la fornitura di armi ai terroristi;
(b) compiere i passi necessari per prevenire la realizzazione di atti terroristici, attraverso la comunicazione di allerte agli altri Stati con scambi di informazioni;
(c) negare rifugi sicuri a coloro che finanziano, pianificano, sostengono, o commettono atti terroristici, o forniscono rifugi sicuri;
(d) prevenire coloro che finanziano, pianificano, facilitano o commettono atti terroristici dall'utilizzo dei loro rispettivi territori per quegli scopi contro gli Stati o i loro cittadini;
(e) assicurare che ogni persona che partecipa al finanziamento, pianificazione, preparazione o perpetrazione di atti terroristici o al sostegno di atti terroristici sia consegnata alla giustizia, e assicurare che, in aggiunta ad ogni altra misura contro di essi, tali atti terroristici vengano stabiliti come serie trasgressioni criminali delle leggi e regolamenti nazionali e che la pena rifletta la serietà di tali atti terroristici;
(f) offrire reciprocamente la massima misura di assistenza relativamente a indagini criminali o procedimenti penali relativi al finanziamento o sostegno agli atti terroristici, inclusa l'assistenza per ottenere prove in loro possesso necessarie ai procedimenti legali;
(g) prevenire il movimento di terroristi o gruppi di terroristi attraverso efficaci controli alle frontiere e controlli sulle emissioni di documenti di identità e documenti di viaggio, e attraverso misure per prevenire la contraffazione, l'alterazione o l'uso fraudelento dei documenti di identità e dei documenti di viaggio;
3. richiama tutti gli Stati a:
(a) trovare le strade per intensificare e accelerare lo scambio di informazioni operative, specialmente quelle riguardanti azioni o movimenti di terroristi o reti di terroristi; documenti di viaggio alterati o falsificati; traffico di armi, esplosivi o materiali sensibili; uso di tecnologie di comunicazione da parte di gruppi terroristici; e la minaccia posta dal possesso di armi di distruzione di massa da parte di gruppi terroristici;
(b) scambiare informazioni in conformità alle leggi nazionali e internazionali e cooperare in materia giudiziaria e amministrativa per prevenire la realizzazione di atti terroristici;
(c) cooperare, particolarmente attraverso accordi bilaterali e multilaterali, per prevenire ed eliminare attacchi terroristici e agire contro i perpetratori di tali atti;
(d) diventare Parti il prima possibile delle convenzioni e dei protocolli internazionali relativi al terrorismo, inclusa la Convenzione internazionale per la soppressione del finanziamento al terrorismo del 9 dicembre 1999;
(e) aumentare la cooperazione e la piena implementazione delle convenzioni e dei protocolli internazionali relativi al terrorismo e delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza 1269 (1999) e 1368 (2001);
(f) prendere le misure appropriate in conformità con quanto prevedono le leggi nazionali e internazionali, per quanto attiene gli standard internazionali dei diritti umani, prima di conceder lo status di rifugiato, allo scopo di assicurare che coloro che richiedono asilo non abbiano pianificato, facilitato o partecipato alla realizzazione degli atti terroristici;
(g) assicurare, in conformità alle leggi internazionali, che lo status di rifugiato non venga abusato dai perpetratori, organizzatori o complici di atti terroristici, e che motivazioni politiche non siano riconosciute come base per rifiutare richieste di estradizione di presunti terroristi;
4. rileva con preoccupazione la stretta connessione tra terrorismo internazionale e criminalità organizzata transnazionale, traffico di droga, riciclaggio di denaro, traffico illegale di armi, e movimenti illegali di materiale nucleare, chimico, biologico, o di altro materiale potenzialmente mortale, e in questo quadro sottolinea la necessità di aumentare il coordinamento degli sforzi a livello nazionale, subregionale, regionale e internazionale, al fine di rafforzare la risposta globale a questa seria sfida e minaccia alla sicurezza internazionale;
5. dichiara che atti, metodi, e pratiche del terrorismo sono contrari agli scopi ed ai principi delle Nazioni Unite e che finanziamento, pianificazione ed incitamento degli atti terroristici sono anch'essi contrari agli scopi ed ai principi delle Nazioni Unite;
&. decide di costituire, sulla base della regola 28 della propria procedura, un Comitato del Consiglio di Sicurezza, composto da tutti i membri del Consiglio, per monitorare l'implementazione di questa risoluzione, con l'assistenza di appropriata competenza, e richiama tutti gli Stati riportare al Comitato, non oltre 90 giorni dalla data di adozione di tale risoluzione e comunque in accordo alla tempistica proposta dal Comitato, i passi svolti per implementare questa risoluzione;
7. indirizza il Comitato a delineare i propri compiti, sottoporre un programma di lavoro entro 30 giorni dall'adozione di questa risoluzione, e a considerare il sostegno necessario, in consultazione con il Segretario Generale;
8. esprime la sua determinazione a svolgere tutti i passi necessari per assicurare la piena implementazione di questa risoluzione, in accordo con le proprie responsabilità secondo la Carta;
9. decide di continuare ad occuparsi della questione.
[traduzione: democraticicristiani.it]