RAPPORTO DEL GOVERNO ITALIANO AL CONSIGLIO DI SICUREZZA ONU SULLA LOTTA AL TERRORISMO INTERNAZIONALE
(27 dicembre 2001)




Introduzione

Il rapporto presentato ai sensi del paragrafo 6 della Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 1373 (2001), illustra quanto il Governo italiano ha fatto per dare puntuale applicazione alle decisioni adottate sul piano internazionale per la lotta al terrorismo, con un'azione sia di adeguamento normativo interno, sia di attuazione a livello operativo. L'Italia ha combattuto e vinto nella sua storia recente una battaglia molto dura non solo contro un terrorismo interno virulento, ma anche contro forme molto aggressive di criminalità organizzata. In questa lotta sono state affinate norme capaci di affrontare il fenomeno senza che nel contempo venissero colpite le garanzie costituzionali e di libertà del comune cittadino. Spesso quindi le misure che verranno oltre richiamate sono il frutto di una combinazione tra norme già esistenti e di nuova promulgazione. Inoltre, l'esistenza di una criminalità avente radici non solo nazionali ed avvezza all'uso di tecniche finanziare avanzate ha stimolato il Governo italiano ad adottare una normativa che fosse in grado di colpire efficientemente, in un'ottica globale, le sue fonti finanziarie.

L'azione del Governo per il contrasto al terrorismo, in esecuzione delle linee fissate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, vede coinvolti in uno sforzo coordinato i principali Dicasteri - Esteri, Interni, Difesa, Economia, Infrastrutture, Salute - nonché Banca d'Italia, Forze di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza ed organismi preposti all'intelligence. Per far fronte in maniera adeguata alla sfida posta da questo rinnovato ed assai insidioso attentato allo Stato di Diritto ed alle libertà fondamentali, il Governo ha disposto inoltre sul piano operativo la creazione di apposite strutture di coordinamento interministeriale ed il rafforzamento di quelle già esistenti. Tali strutture interagiscono fra loro, portando ciascuna il proprio specifico apporto di competenze e concorrono congiuntamente a determinare un quadro organico di strumenti per il contrasto del terrorismo nelle sue diverse manifestazioni.

Il "Nucleo Politico-Militare" - NPM - della Presidenza del Consiglio dei Ministri opera sotto la diretta responsabilità del Presidente del Consiglio ed ha visto il suo ruolo e le sue attribuzioni rafforzate a seguito dell'emergenza determinata dai fatti dell'11 settembre. Ai suoi lavori partecipano rappresentanti qualificati di tutte le Amministrazioni ed Enti chiamati ad assicurare nel territorio nazionale una efficace azione di contrasto al terrorismo e di protezione della popolazione ed esso ne costituisce quindi il momento di raccordo più ampio ed onnicomprensivo. Il NPM ha in particolare coordinato l'aggiornamento e la messa a punto del piano nazionale d'azione di emergenza in caso di attacchi NBC, con speciale attenzione per le misure adottate in seguito alla serie di attentati all'antrace. Sempre nell'ambito del NPM sono stati coordinati piani d'azione ed interventi in materia di sicurezza dei trasporti, di bioterrorismo, di rafforzamento delle attività di prevenzione e repressione affidate alle Forze dell'Ordine e di potenziamento di misure precauzionali a carattere sia civile che militare. Del pari rilevante in questo contesto appare il ruolo del "Comitato per la Sicurezza e l'Ordine Pubblico", presieduto dal Ministro dell'Interno, anch'esso operante da tempo con compiti di coordinamento operativo specifico ed il cui mandato ha ricevuto ulteriore impulso.

Il "Comitato di Sicurezza Finanziaria" - CSF - presieduto dal Direttore Generale del Tesoro, ha il compito di monitorare il funzionamento del sistema di prevenzione e di sanzioni del finanziamento illegale del terrorismo. Esso si pone come il punto di raccordo fra tutte le Amministrazioni ed Enti operanti in questo campo ed è dotato di poteri particolarmente penetranti, fra cui quello di acquisire informazioni in possesso della Pubblica Amministrazione anche in deroga al segreto d'ufficio. La Banca d'Italia dal canto suo, ha emanato istruzioni agli intermediari finanziari affinché vengano notificate all'Ufficio Italiano Cambi (UIC) transazioni sospette riconducibili a persone, enti o società collegate a qualsiasi titolo agli eventi che hanno colpito gli USA l'11 settembre. Tale sistema ha consentito all'Italia di adottare misure di sequestro, confermate dalla magistratura, ancor prima dell'emanazione delle normative che hanno permesso di recepire pienamente sul piano interno i meccanismi sanzionatori adottati in sede ONU e UE. Come riconosciuto dal G20, i risultati raggiunti sono stati ottimi: a titolo esemplificativo, basti pensare che, all'11 dicembre 2001, il numero dei soggetti sottoposti a blocco è stato di 79, riguardanti nel dettaglio 31 conti bancari, 43 polizze assicurative e 4 fondi comuni; il totale delle somme bloccate è di € 228.662,65 e $ 298.189,11 (di cui rispettivamente € 107.142,81 e $ 298.189,11 per i conti bancari, € 67.247,85 per le polizze assicurative e € 54.271,98 per i fondi comuni).

Il "Coordinamento per la Cooperazione Internazionale contro il Terrorismo", costituito presso il Ministero degli Affari Esteri, è, al pari del CSF, una struttura creata per meglio rispondere all'emergenza determinata dai fatti dell'11 settembre. Esso ha il compito di promuovere una trattazione unitaria ed una azione coordinata dell'Italia nei fori internazionali competenti per la lotta al terrorismo nelle sue diverse forme. Tale ruolo si esplica tanto nell'ambito delle Nazioni Unite, del G-7/G-8, dell'Unione Europea, del Consiglio d'Europa, dell'OSCE, ecc. - che a livello bilaterale, attraverso opportune forme di coordinamento all'interno dell'Amministrazione degli Affari Esteri e come elemento di raccordo e di supporto nei confronti delle altre Amministrazioni ed enti coinvolti. A questa struttura è stata in particolare attribuita la funzione di Punto di Contatto Nazionale del Comitato contro il Terrorismo - CTC - istituito dal Consiglio di Sicurezza.

L'Italia fornisce un attivo contributo nell'ambito dell'Unione Europea. Al riguardo, il Consiglio Europeo di Laeken (14-15 dicembre 2001) ha sottolineato che l'attuazione del Piano d'azione adottato dall'UE il 21 settembre scorso procede come previsto, in particolare grazie all'accordo sul mandato d'arresto europeo, alla definizione comune del reato di terrorismo, alla messa a punto di una lista di individui ed organizzazioni terroristiche, alla cooperazione tra servizi specializzati, nonché alle misure relative al congelamento dei beni adottate in conformità alla Risoluzione 1373 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. L'Unione Europea presenterà al CTC un rapporto circa le misure adottate a livello dei Quindici e rientranti nelle competenze dell'Unione, per cui il presente rapporto si limita all'indicazione delle misure stabilite a livello nazionale, richiamandosi al citato Rapporto per quanto attiene alle misure decise al livello dell'U.E. e nelle quali l'Italia si riconosce pienamente. L'esperienza matura nella lotta al terrorismo ed il vasto apparato normativo e regolamentare messo a punto negli anni, hanno consentito all'Italia di reagire con particolare rapidità agli eventi dell'11 settembre, tanto che l'adeguamento d'urgenza della legislazione è stato completato e le procedure operative rafforzate sono già in piena applicazione. La risposta alla minaccia posta dal terrorismo richiederà uno sforzo coordinato da parte dell'intera comunità internazionale e l'Italia, avendo a mente in particolare gli impegni contenuti dalla Risoluzione 1377 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, è disposta a collaborare attivamente mettendo a disposizione il proprio bagaglio di conoscenze tecniche e di "best practices" legislative e amministrative.

Paragrafo operativo 1

1 (a) Quali eventuali misure sono state adottate per prevenire e reprimere il finanziamento di atti terroristici oltre a quelle elencate in risposta ai quesiti da 1, lettera (b) a 1, lettera (d)?

La legislazione penale in vigore nell'ordinamento italiano assicura la repressione degli atti terroristici da chiunque e con qualunque mezzo commessi; le misure adottate in queste ultime settimane rafforzano il quadro esistente. In ambito europeo l'approvazione della Direttiva Comunitaria contro il riciclaggio di denaro è un rilevante passo in avanti in questo senso. Particolare importanza avrà inoltre la ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite per la soppressione del finanziamento al terrorismo (1999); per accelerare tale processo è stato costituito un apposito Gruppo di lavoro, incaricato di esaminare le modifiche da apportare all'ordinamento interno.

Con Decreto Legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito in Legge n. 438 del 15 dicembre 2001 (DL 374/2001), il Governo italiano ha adottato urgenti misure per contrastare il terrorismo internazionale. Il suo articolo 7, facendo riferimento all'articolo 18 della Legge 152/1975, prevede che le disposizioni della legge 575/1965 contro la Mafia, vadano applicate anche al terrorismo internazionale. Con tale provvedimento vengono estese, nei confronti di coloro che pongono in essere atti preparatori diretti a commettere reati con finalità di terrorismo, anche internazionale, le misure di prevenzione riguardanti le limitazioni della libertà personale (obbligo di soggiorno, sorveglianza), le indagini patrimoniali, economiche e finanziarie allargate ai familiari, il sequestro e la confisca dei beni frutto di attività illecite o che ne costituiscano il reimpiego.

A livello istituzionale vanno segnalate due importanti innovazioni. La prima riguarda la creazione, con Decreto Legge del 12 ottobre 2001, n. 369, , convertito in Legge 14 dicembre 2001, n. 431 (DL 369/2001), del "Comitato di Sicurezza Finanziaria", presieduto dal Direttore Generale del Tesoro, e comprendente i rappresentanti dei Dicasteri degli Interni, Esteri, Giustizia e Difesa, nonché di Banca d'Italia, Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), all'Ufficio Italiano Cambi (UIC), Guardia di Finanza, Direzione Investigativa Antimafia (DIA) ed Arma dei Carabinieri. L'organismo ha il compito di monitorare il funzionamento del sistema di prevenzione e di sanzioni (nel caso di violazioni della normativa nazionale e con particolare riferimento ai regolamenti comunitari concernenti i divieti di esportazione di beni e servizi, divieti dei voli ovvero congelamento dei capitali). Il decreto consente inoltre di evitare per il futuro l'emanazione di provvedimenti legislativi ad hoc per sanzionare comportamenti in violazione dei regolamenti comunitari, poiché le sanzioni amministrative saranno automaticamente applicabili. Il Comitato inoltre può acquisire informazioni in possesso della Pubblica Amministrazione, anche in deroga al segreto d'ufficio e, ove ne ravvisi la necessità, richiedere ulteriori accertamenti all'UIC ed alla CONSOB.

Per quanto concerne i Servizi di informazione e sicurezza, con apposito decreto del 23.10.2001, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha conferito ad un gruppo di lavoro permanente operante presso la Segreteria Generale del Comitato Esecutivo per i Servizi di Informazione e Sicurezza (CESIS) - organo di raccordo dell'intelligence italiana - il compito di coordinare l'attività degli organismi informativi in materia di ricerca nel campo del contrasto alle attività economico-finanziarie contrarie alla sicurezza nazionale, con particolare riguardo a quelle collegate al fenomeno terroristico, con le iniziative assunte in proposito da altre Amministrazioni pubbliche. Il citato gruppo di lavoro - denominato "Comitato di coordinamento della ricerca informativa sulle attività finanziarie" - agisce in conformità agli indirizzi fissati dal Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

1 (b) Quali reati e pene sono previsti nel vostro paese in relazione alle attività elencate in questo comma?

L'esperienza maturata dal nostro Paese nella lotta al terrorismo interno ed alla criminalità mafiosa fornisce un quadro piuttosto ricco di norme che contrastano questo nuovo fenomeno. Alle vecchie norme deve aggiungersi il DL 374/2001, con il quale si criminalizza il finanziamento all'attività terroristica anche internazionale. L'art. 1 ("Disposizioni in materia di associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale) aggiorna l'articolo 270-bis del Codice penale e stabilisce che: "chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia, associazioni che si propongono atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni" e che "chiunque partecipa alle associazioni indicate è punito con la reclusione da cinque a dieci anni", precisando che "la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale". Il medesimo articolo 1 inoltre, con l'inserimento dell'art. 270-ter del Codice penale, stabilisce che chiunque fornisca "assistenza agli associati" è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La Legge 152/1975, recante disposizioni a tutela dell'ordine pubblico, riconosce agli appartenenti alla polizia giudiziaria ed alla forza pubblica il potere di procedere, nei casi di necessità ed urgenza, all'identificazione e/o perquisizione sul posto di soggetti e/o mezzi sospetti per accertare l'eventuale possesso di armi e/o di mezzi di effrazione. Tali disposizioni si applicano anche a coloro che pongano in essere atti diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato e/o ai loro istigatori, mandanti e/o finanziatori.

1 (c) Quali sono la legislazione e le procedure vigenti per il blocco dei conti e dei beni presso le banche e le istituzioni finanziarie?

Il Regolamento della Comunità Europea 467/2001 del 6 marzo 2001 e successive modifiche, in attuazione della Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 1267/1999 e 1333/2000, prevede il congelamento di tutti i capitali ed altre risorse finanziarie appartenenti a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo designato dal "Comitato per le Sanzioni" delle Nazioni Unite contro i talebani. La legislazione italiana, con il Decreto-legge 28 settembre 2001, n. 353 convertito in Legge 27 novembre 2001, n. 415 (DL 353/2001), recante disposizioni sanzionatorie per le violazioni delle misure adottate nei confronti della fazione dei Talebani, stabilisce le sanzioni amministrative in violazione del Regolamento comunitario 467/2001, recepisce le liste dei nomi assoggettati a tali disposizioni e successivi aggiornamenti, nonché introduce delle ipotesi di reato riconducibili agli articoli 247 e 250 del Codice Penale. Dette fattispecie, riconducibili ai delitti contro la personalità dello Stato, concernono rispettivamente il favoreggiamento bellico ed il commercio con il nemico.

Il DL 369/2001, all'art. 2 stabilisce che sono nulli gli atti compiuti in violazione delle disposizioni recanti il divieto di esportazione di beni e servizi, e di quelli recanti il congelamento di capitali o altre risorse finanziarie, contenute in regolamenti adottati dal Consiglio dell'Unione Europea, anche in attuazione di risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Va anche ricordato che esistono strumenti di natura amministrativa che facilitano l'applicazione delle misure di congelamento di fondi previste dalle fonti normative internazionali (Risoluzioni O.N.U., Regolamenti della Commissione Europea) e, come già detto, dal DL 353/2001, convertito in legge n 415/2001. In particolare, la Banca d'Italia ha emanato istruzioni agli intermediari finanziari affinché vengano segnalate all'Ufficio Italiano Cambi transazioni sospette riconducibili a persone, enti o società collegate a qualsiasi titolo agli eventi che hanno colpito gli USA l'11 settembre u.s., richiamando i Regolamenti CE 467 e 1354 del 2001, nonché la lista predisposta dal Comitato di Basilea per la Supervisione Bancaria.

Inoltre, l'UIC, quale Financial Intelligence Unit (FIU) italiana, considerato che la necessità di avviare attività di contrasto al terrorismo internazionale anche sul piano finanziario ha comportato il coinvolgimento delle banche e degli intermediari finanziari e che i compiti di collaborazione attiva sono stati significativamente ampliati, nonché ritenuta la necessità di formulare indicazioni per rendere più efficiente il sistema di segnalazione all'UIC e la successiva attività di approfondimento finanziario, ha fornito specifiche istruzioni alle banche ed agli intermediari finanziari con proprio provvedimento del 9.11.2001. In particolare, ha invitato le banche e gli intermediari a: 1) comunicare le misure di congelamento applicate; 2) segnalare le operazioni e i rapporti che, in base alle informazioni disponibili, siano riconducibili a soggetti compresi nelle liste diffuse dallo stesso UIC, anche mediante pubblicazione sul sito Internet (www.uic.it/liste/terrorismo.htm); 3) segnalare tempestivamente all'UIC operazioni e rapporti riconducibili ad attività di finanziamento al terrorismo, onde consentire l'eventuale sospensione delle stesse.

Ad ulteriore integrazione, si informa che, all'11 dicembre 2001, il numero dei soggetti sottoposti a congelamento è stato di 79, riguardanti nel dettaglio 31 conti bancari, 43 polizze assicurative e 4 fondi comuni; il totale delle somme congelate totale è di € 228.662,65 e $ 298.189,11 (di cui rispettivamente € 107.142,81 e $ 298.189,11 per i conti bancari, € 67.247,85 per le polizze assicurative ed € 54.271,98 per i fondi comuni).

1 (d) Quali sono le misure in essere per vietare le attività enumerate in questo comma?

Con il DL 353/2001, è previsto il congelamento dei trasferimenti di denaro a favore di persone indicate nella lista allegata al Regolamento 467 e successive modifiche.

Rilievo assume anche la legge 197/1991, così come modificata dal decreto legislativo 153/1997, che in conformità agli standard internazionali antiriciclaggio (in particolare, 40 Raccomandazioni del GAFI, Direttiva dell'Unione Europea 308/1991, Decisione del Consiglio Europeo del 17.10.2000 in materia di scambio di informazioni tra F.I.U.), stabilisce misure per il monitoraggio del sistema bancario e finanziario a fini di prevenzione e contrasto del riciclaggio (identificazione del cliente, registrazione delle operazioni superiori a 20 milioni di Lire e dei rapporti continuativi, segnalazione di operazioni sospette). Le stesse misure vengono ora applicate a fini di prevenzione e contrasto del finanziamento del terrorismo in quanto quest'ultimo, così come disciplinato dalla nuova fattispecie penale di cui al d.l. 374/2001, rientra nel novero dei delitti dolosi presupposto del reato di riciclaggio.

Paragrafo operativo 2

2 (a) Quali norme o altri provvedimenti sono stati posti in essere per dare efficacia a questo comma? In particolare, quali fattispecie di reato vietano nel vostro paese (i) il reclutamento in gruppi terroristici e (ii) la fornitura di armi ai terroristi? Quali altri provvedimenti contribuiscono a contrastare tali attività?

Come anche sopra esposto, il DL 374/2001 attribuisce rilevanza tipica anche ad attività meramente preparatorie, in forma associativa, di atti terroristici. In particolare, esso estende l'applicabilità del regime delle intercettazioni giudiziarie, nonché delle perquisizioni di edifici o blocchi di edifici alle ipotesi di delitto per finalità di terrorismo internazionale (art. 3); introduce una disciplina ad hoc che consente le cosiddette operazioni sotto copertura, nonché il ritardo degli atti di cattura, arresto e sequestro nell'ambito in parola (art. 4); estende alle indagini per il contrasto del terrorismo la possibilità di effettuare intercettazioni preventive (art. 5) ed intercettazioni di comunicazioni tra presenti per ricerche di latitanti (art. 6).

In ordine alla problematica del reclutamento di militanti da addestrare e poi inviare nei luoghi di combattimento, va segnalato che la nuova normativa, nel configurare le nuove fattispecie, apre nuovi spazi di intervento. Tuttavia, va ricordato che già nell'aprile scorso per contrastare tale fenomeno, ed ancora in assenza di una specifica previsione, venne utilizzata, in un caso, la legge 210/1995 di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale contro il reclutamento, l'utilizzazione, il finanziamento e l'istruzione di mercenari, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York il 4 dicembre 1989.

Relativamente alla prevenzione della fornitura di armi ad appartenenti ad associazioni con finalità di terrorismo si rappresenta che la legislazione italiana prevede già strumenti idonei per realizzare un efficace controllo sulla circolazione delle armi (leggi 895/67, 110/75, 185/90), attraverso un rigoroso regime di autorizzazioni alle importazioni ed esportazioni, registrazione delle imprese e dei dati, accertamenti personali preventivi, prevedendo anche elevate sanzioni penali. L'Italia, inoltre, come Stato membro della Unione Europea, segue i restrittivi criteri della Direttiva 477/91 in materia di acquisizione e detenzione di armi, e del Codice Europeo di condotta del 1998, per l'esportazione di documenti. A quest'ultimo riguardo, va notato che il sopracitato DL 374/2001 (art. 1, comma 2) integra l'elenco delle "armi da guerra" di cui proprio alla Legge 110/1975, includendovi anche gli "aggressivi biologici e radioattivi". Al riguardo, va anche rappresentato che l'art. 22 della Legge 93/2001 ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano il delitto di "organizzazione di traffico di rifiuti", prevedendo, per i rifiuti ad alta radioattività, la pena da tre ad otto anni di reclusione. L'applicazione della norma risulta particolarmente utile per contrastare ogni trasferimento di materiale radioattivo non espressamente classificabile come aggressivo.

Su un piano fattuale e preventivo riveste particolare importanza la collaborazione internazionale e lo scambio informativo con i collegati organismi esteri che si sviluppa sia nelle sedi a ciò deputate sia, in costanza di casi concreti ed urgenti su base informale. In questo quadro un'ottima esperienza si è tratta dalla attività di scambio informativo esercitata attraverso il circuito del Police Working Group on Terrorism, del quale fanno parte diciassette Paesi (i quindici dell'Unione Europea più Svizzera e Norvegia) che consente una immediata trasmissione delle informazioni tra gli organismi antiterrorismo specializzati. In ordine alle altre misure che contribuiscono a combattere il fenomeno, occorre richiamare lo scambio delle informazioni in ambito internazionale. Vengono impiegati, in questa ottica, il canale dell'Europol, secondo i compiti recentemente assegnati a tale organismo anche nella lotta al terrorismo, nonché, per i Paesi terzi, il servizio Interpol. Particolare rilievo va attribuito ai lavori del gruppo terrorismo del terzo Pilastro dell'Unione Europea, per l'elaborazione di progetti comuni nonché la partecipazione a gruppi misti tra Paesi europei e del bacino del Mediterraneo ( Euromed, Formed).

2 (b) Quali altre iniziative sono state prese per impedire atti terroristici? In particolare, quali sono i meccanismi di allertamento rapido che consentono scambi di informazioni con altri Stati?

Come sopra illustrato, il recente DL 369/2001 in materia di "misure urgenti per reprimere e contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale", ha arricchito lo scenario delle Istituzioni preposte a contrastare il fenomeno del terrorismo, costituito finora dalle Forze di Polizia e dai Servizi di Informazione e Sicurezza (SISDE e SISMI).

Con tale provvedimento, infatti, anche sulla scorta della "dichiarazione" adottata il 6 ottobre 2001 nella riunione dei Ministri finanziari dei sette Paesi più industrializzati, è stato istituito, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il "Comitato di Sicurezza Finanziaria", che con propria delibera, d'intesa con la Banca d'Italia, ha il compito di individuare gli ulteriori dati e informazioni "acquisiti in base alla vigente normativa sull'antiriciclaggio, sull'usura e sugli intermediari finanziari" che le pubbliche amministrazioni sono obbligate a trasmettere ai fini delle indagini e degli accertamenti che si rendono necessari.

Il presidente del Comitato può trasmettere dati ed informazioni al Comitato esecutivo per i Servizi di Informazione e di Sicurezza ed ai direttori dei Servizi per la informazione e la sicurezza, anche ai fini dell'attività di coordinamento spettante al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art.1 della Legge 801/1977. Il Comitato, inoltre, stabilisce i collegamenti con gli organismi che svolgono simili funzioni negli altri Paesi al fine di contribuire al coordinamento internazionale, anche alla luce delle decisioni che verranno assunte in materia dal Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale.

A livello operativo va menzionato il rafforzamento delle attività di prevenzione affidato alle Forze dell'Ordine, nonché l'attuazione di misure precauzionali a carattere sia civile che militare. Il Governo ha approvato un "Programma di utilizzazione di contingenti delle Forze Armate nelle attività di sorveglianza e controllo di obiettivi sensibili"; il concorso del personale militare comporta l'utilizzazione di oltre 4.000 unità impiegate per la sorveglianza di oltre 150 obiettivi militari ed infrastrutture civili considerate a rischio (caserme, centri di trasmissione e comunicazione, servizi di pubblica utilità, strutture portuali, aeroportuali e ferroviarie). Sono state inoltre implementate diverse misure d'allarme, indicate nel Sistema precauzionale nazionale, relative all'intensificazione delle attività di intelligence sul piano militare, la protezione, in forma discreta, di installazioni e forze, l'attuazione dei piani per la protezione di installazioni militari e forze, la protezione delle informazioni militari, l'attuazione della protezione del Governo ed i preparativi per l'attivazione delle organizzazioni nazionali di Difesa Civile.

Al fine della prevenzione di atti terroristici, particolare rilievo assumono anche i piani d'azione sviluppati nell'ambito dei cruciali settori delle infrastrutture e trasporti, nonché in quello sanitario. Quanto ai provvedimenti adottati nel primo ambito, nel settore dei trasporti aerei, in coordinamento con il Nucleo Politico Militare istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, si è provveduto alla revisione critica del quadro normativo regolante le attività propedeutiche al volo dei vettori commerciali, e le nuove procedure ad integrazione o variante di quelle in vigore sono state acquisite come programma nazionale di sicurezza sugli aeroporti e sui trasporti aerei. In concreto, si sono assunte diverse misure volte a rafforzare la sicurezza degli aeroporti italiani e la prevenzione di atti terroristici che di seguito si elencano: "Normativa sul Programma Nazionale di Sicurezza; "Controlli di sicurezza dei passeggeri e dei loro bagagli a mano";"Controlli di sicurezza dei bagagli da stiva"; "Misure di sicurezza per potenziali esposizioni a rischio e per voli sensibili"; "Controlli di sicurezza diplomatici, casi speciali, membri di equipaggio e personale aeroportuale"; "Controlli di sicurezza degli aeromobili". Si sta inoltre procedendo ad un programma di visite ispettive sugli aeroporti minori per focalizzare gli interventi rivolti a disciplinare le condizioni di sicurezza e per l'adozione, ove necessario, di restrizioni di natura operativa.

Nel settore dei trasporti ferroviari, è stata rafforzata la sorveglianza ad hoc delle reti nei punti ritenuti più sensibili ed è stato allertato il personale, con particolare riguardo a quello d'esercizio, per il divieto di accesso di estranei nella cabina di guida, per la chiusura dei ripostigli ed altri vani al di fuori della loro normale utilizzazione, per il controllo delle apparecchiature installate negli scompartimenti, per l'accertamento dell'identità del personale di macchina e del personale di bordo, per la segnalazione alla Polizia Ferroviaria di eventuali furti o smarrimenti di documenti e/o divise, di bagagli o oggetti lasciati incustoditi, di persone estranee negli impianti, nei locali di servizio, in aree riservate. Nel settore dei trasporti terrestri sono state adottate misure tendenti ad assicurare la salvaguardia dei "punti sensibili" quali gallerie, viadotti ed impianti fissi, mentre in quello dei trasporti marittimi, provvedimenti sono stati assunti per intensificare le misure di sicurezza nelle principali installazioni portuali e nei "punti sensibili" quanto agli accessi e alla identificazione dei passeggeri. E' stato inoltre costituito un Gruppo di Lavoro per l'elaborazione del Piano di sicurezza dei porti.

Quanto ai provvedimenti nel settore della salute pubblica, per fronteggiare le conseguenze di un eventuale impiego deliberato di aggressivi biologici o chimici è stato costituito un Gruppo di lavoro interdisciplinare. E' stato altresì elaborato e diffuso un Piano per la risposta rapida ed efficace a situazioni che possono determinare grave rischio per la salute, che prevede l'attivazione da parte delle singole Regioni di unità di crisi e l'individuazione di centri e strutture sanitarie per costituire una rete assistenziale omogenea su tutto il territorio nazionale. E' stato attivato, fra l'altro, un sistema per la segnalazione di eventi inattesi che potrebbero configurare rischio biologico, chimico-tossicologico e fisico ed un preciso protocollo per l'effettuazione di test rapidi su materiale sospetto. Infine, tutti gli Uffici competenti in materia di profilassi internazionale su persone, merci e flussi migratori (intesa come l'insieme delle attività e degli interventi messi in atto su persone, beni e mezzi che attraversano il confine nazionale al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e del singolo dall'esposizione a fattori di rischio biologici o chimici o fisici), sono stati invitati ad intensificare la vigilanza relativamente a detti compiti.

Per assicurare la massima trasparenza e la massima informazione ai cittadini, è stato attivato un numero verde, cui possono telefonare cittadini e operatori sanitari. Esso opera su due versanti: da un lato, offre alla popolazione rassicurazioni e informazioni corrette, dall'altro registra le segnalazioni degli operatori, ne valuta la qualità e le smista alle strutture competenti. Va anche segnalato che a fini informativi, è stata inviata alle Regioni, alle Aziende Sanitarie Locali, alle Aziende Ospedaliere, alle Associazioni di categoria dei medici, nonché ai Ministeri competenti la documentazione relativa alle caratteristiche di agenti biologici e chimici che potrebbero essere impiegati a scopo terroristico, insieme alle misure di profilassi e contenimento e all'elenco di presidi farmacologici utili. E' stato infine definito un protocollo per la gestione di materiali sospetti per possibile contaminazione da spore di B. anthracis, in cui sono stati indicati i materiali da considerare sospetti, le procedure per l'allerta, le modalità di prelievo e trasporto, il trattamento per l'inattivazione del probabile contaminante.

2(c) Quali sono le norme o le procedure in vigore per negare rifugio ai terroristi, quali ad esempio le leggi che vietano l'ingresso o prevedono l'espulsione delle categorie di individui di cui al presente comma?

Relativamente alle norme tese ad assicurare l'allontanamento di persone sospettate di appartenere ad associazioni terroristiche si evidenzia che l'art.13 del Decreto legislativo 286/1998, consente al Ministro dell'Interno italiano di disporre l'espulsione di persone che risultino pericolose per l'ordine e la sicurezza pubblica, condizione nella quale rientrano senz'altro i presunti appartenenti ai predetti sodalizi criminosi.

L'Italia inoltre, in quanto parte della Convenzione di Schengen, ratificata con Legge 388/1993, effettua per ogni visto richiesto un controllo del nominativo sul relativo Sistema Informativo (SIS) e, per cittadini di Paesi sensibili, controlli di sicurezza anche in consultazione con gli altri Stati membri. Va inoltre ricordato che, ai sensi dell'articolo 2 comma 2 della citata Legge di ratifica "per esigenze di ordine pubblico o di sicurezza nazionale, una Parte contraente può, previa consultazione delle altre Parti contraenti, decidere che, per un periodo limitato, alle frontiere interne siano effettuati controlli di frontiera nazionali adeguati alla situazione. Se per esigenze di ordine pubblico o di sicurezza nazionale s'impone un'azione immediata, la Parte contraente interessata adotta le misure necessarie e ne informa il più rapidamente possibile le altre Parti contraenti.".

Dopo l'11 settembre l'Italia ha adottato autonomamente un atteggiamento di maggiore cautela nel consentire l'ingresso di stranieri nel proprio territorio, in particolare attraverso l'adozione di misure più stringenti, ma anche in una rinnovata attenzione a tematiche quali la lotta all'immigrazione clandestina e il ruolo degli stranieri nel nostro Paese. L'iniziativa in questione si è mossa su quattro specifici settori.

Nel settore dei Visti, l'Italia ha promosso in seno all'Unione Europea un'iniziativa volta ad approfondire le modalità di un più efficace contributo alla lotta contro il terrorismo sul piano dei controlli prima dell'ingresso nel territorio Schengen. Da parte italiana è stato chiesto l'impegno a dare un rinnovato impulso alla collaborazione consolare, attraverso un maggiore coordinamento e uno scambio di informazioni omogeneo e strutturato fra tutte le sedi, a cominciare da quelle più sensibili. Inoltre, il 6 e 7 dicembre 2001 sono stati convocati al Ministero degli Esteri 27 Ambasciatori d'Italia delle sedi più sensibili per una approfondita revisione dei criteri e delle procedure di ammissione degli stranieri in Italia.

Gli Accordi di Riammissione, stabiliscono le modalità e le procedure per l'identificazione e la restituzione dei clandestini ai paesi di provenienza e sono quindi un utile strumento di contrasto dell'immigrazione clandestina. L'Italia, già da anni impegnata nella realizzazione di un'ampia rete di intese di questo tipo, intende rafforzare la sua azione negoziale in questo senso. Identificare e respingere coloro i quali cercano di fare ingresso nel nostro Paese in maniera illegale, diventa in questo momento una precisa esigenza di sicurezza. Allo stato attuale, sono in vigore 19 accordi di riammissione conclusi dall'Italia (Albania, Austria, Bulgaria, Croazia, Estonia, Francia, FYROM, Grecia, Jugoslavia, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Ungheria, Tunisia) mentre altri 5, già firmati, sono in attesa di completare l'iter di ratifica (Algeria, Georgia, Marocco, Nigeria, Sri Lanka). E' importante sottolineare che l'azione negoziale dell'Italia si dirige non solo verso i paesi limitrofi, ma anche verso paesi più lontani, soprattutto dell'Asia Centrale, da dove si prevede che in futuro avranno origine i flussi migratori più consistenti, la cui ampiezza non è priva di rischi sul piano del terrorismo. In particolare, sono stati presi contatti per la conclusione di Accordi con Pakistan, Bangladesh, Iran, India.

Il Disegno di Legge di riforma del Testo Unico sull'immigrazione, attualmente in discussione al Parlamento, ha introdotto una serie di novità, volte a favorire la lotta al fenomeno dell'immigrazione clandestina. In primo luogo, esso stabilisce che lo straniero da espellere sia di regola accompagnato effettivamente alla frontiera (e non gli sia più semplicemente intimato di lasciare il territorio nazionale). Viene inoltre raddoppiato (da 30 a 60 giorni) il periodo di tempo durante il quale lo straniero in posizione irregolare può essere trattenuto in un Centro di Accoglienza Temporanea ai fini dell'identificazione (presupposto indispensabile per il rimpatrio). Esso inoltre rafforza sensibilmente le misure di carattere penale nei confronti sia dei clandestini recidivi nella violazione delle leggi in materia di immigrazione, sia di chiunque favorisca in qualsiasi modo l'ingresso di stranieri in Italia in condizioni di illegalità.

Il Diritto d'Asilo è regolato in Italia dall'art. 1 della legge 39/1990 e da alcune disposizioni del Testo Unico sull'immigrazione. Secondo tali norme, la concessione dello status di rifugiato politico spetta ad un organo ad hoc, la Commissione Centrale per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato, che esamina tutte le domande d'asilo e decide se accordare o meno tale beneficio. Anche questa materia è stata oggetto di revisione da parte del sopra citato Disegno di Legge di riforma della normativa sull'immigrazione, in particolare affrontando il problema delle domande d'asilo strumentali, presentate al solo scopo di sfuggire all'esecuzione di un provvedimento di espulsione. Al riguardo, viene previsto che, qualora la richiesta provenga da alcune categorie di persone giudicate maggiormente a rischio, sia adottata una procedura semplificata ed in attesa dell'esame del caso i richiedenti siano trattenuti nei Centri di accoglienza temporanea.

2 (d) Quali sono le norme o le procedure in vigore per impedire che i terroristi organizzino nei rispettivi territori azioni terroristiche contro altri Stati o cittadini a partire dal vostro territorio?

La nuova disciplina varata con l'introduzione nel Codice Penale dell'articolo 270-bis, copre tutte le ipotesi individuate in questo sotto paragrafo, prevedendo la nuova figura dell'associazione di terrorismo con finalità internazionale; inoltre, l'articolo 270-ter del Codice Penale prevede la fattispecie della punibilità dell'assistenza agli associati con pene di reclusione fino a 4 anni.

Nell'ambito della nuova normativa, di sicuro rilievo sotto il profilo preventivo è la possibilità, nel corso delle indagini per reati di terrorismo, di operare sotto copertura sotto controllo giudiziario. Anche la facoltà di effettuare intercettazioni preventive, sotto la diretta responsabilità del Procuratore della Repubblica e per un tempo congruo, fornisce uno strumento di conoscenza dell'ambiente potenzialmente aggressivo della sicurezza interna e internazionale. Lo spostamento della competenza territoriale per i delitti relativi alla criminalità terroristica a favore della Procura del capoluogo del Distretto giudiziario va nella direzione della razionalizzazione dell'intervento giudiziario.

In Italia sono attualmente in corso indagini per reati di terrorismo internazionale a Roma in relazione alla strage dell'11 settembre a New York, per cui è competente anche l'Autorità giudiziaria italiana essendo nel fatto stati coinvolti cittadini italiani. Vi sono inoltre diverse indagini preliminari nei confronti di cittadini di nazionalità algerina sospettati di appartenere ad organizzazioni collegate ad Al Qaeda come ampiamente divulgato dai mezzi d'informazione.

Per completezza d'informazione, oltre le nuove norme è il caso di ricordare una serie di disposizioni contenute nel Codice Penale. L'articolo 110 prevede la responsabilità a titolo di concorso di persone nel reato e, quindi, consente anche di incriminare il finanziamento di singoli atti terroristici. L'articolo 240, 1° comma, consente la confisca dei mezzi di finanziamento. L'illecita costituzione e partecipazione in associazioni aventi carattere internazionale è punita, rispettivamente, in base agli articoli 273 e 274. Altre fattispecie, quali l'attentato con finalità terroristiche, la devastazione, il saccheggio e la strage e l'attentato contro Organi costituzionali o assemblee regionali sono previste negli articoli 280, 285 e 289. L'articolo 289-bis stabilisce la pena per il sequestro di persona a scopo terroristico; l'articolo 294 riguarda l'ipotesi di attentati contro i diritti politici del cittadino; l'articolo 306 punisce la formazione e la partecipazione a banda armata ed infine l'articolo 312 sancisce l'espulsione dello straniero condannato per i predetti delitti.

2(e) Quali misure sono state prese per classificare gli atti terroristici come reati gravi e garantire che le relative pene ne rispecchino la gravità?

Il più volte citato Decreto Legge 374/2001 prevede che "chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige, finanzia" tali associazioni è punito con la reclusione da 7 a 15 anni; "chiunque partecipa" alle associazioni con finalità di terrorismo internazionale è punito con la reclusione da 5 a 10 anni; "chiunque, fuori dei casi di concorso di reato o favoreggiamento, dà rifugio, ospitalità, mezzi di trasporto o mezzi di comunicazione ... è punito con la reclusione fino a 4 anni", con aumento di pena qualora l'assistenza venga fornita continuativamente. Tutti gli atti commessi per finalità di terrorismo sono considerati gravi sia per la pena prevista dalle norme generali che in relazione alla competenza del giudice (Corte di Assise). Tale gravità è riflessa nella esecuzione della pena per la limitazione dei benefici penitenziari e modalità di esecuzione in strutture carcerarie di sicurezza.

Il Decreto Legge in parola ha tra l'altro aggiornato l'art.270-bis del Codice Penale, rafforzando ulteriormente un sistema di repressione normativa già pienamente funzionante. Tra le norme tuttora vigenti per contrastare il terrorismo interno, meritano menzione, nell'ambito del Codice Penale, quelle di cui all'art. 270, che punisce la costituzione di associazioni sovversive, ed all'art. 270-bis che prevede l'associazione con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico nonché gli articoli 285 e 286 in tema di devastazione, strage, saccheggio, guerra civile, l'art. 306 in tema di banda armata, l'art. 280 che punisce 1'attentato per finalità di terrorismo e di eversione, l'art. 289-bis in materia di sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione dell' ordine democratico. Pertanto, al fine della prevenzione potranno essere utilizzati gli strumenti, già operativi dalla fine degli anni '70, previsti dalla legislazione a tutela dell'ordine pubblico e contro 1'eversione dell'ordine democratico, oggi applicabili in virtù del DL 374/2001 anche ai reati commessi per finalità di terrorismo internazionale. In particolare si tratta delle seguenti misure: perquisizioni di polizia per il rinvenimento di armi ed esplosivi al di fuori dei presupposti e dell'intervento dell'Autorità giudiziaria (art. 4 legge 152/1975); sequestro e confisca dell'immobile in cui siano state rinvenute le armi (art. 5 legge 533/1977); fermo di persona che rifiuti di fornire le generalità o priva di documenti (art. 11 legge 191/1978); comunicazione obbligatoria della cessione della proprietà o del godimento od uso di un immobile (art. 12 stessa legge).

Si aggiunga a ciò che nell'ordinamento italiano si è scelta la tecnica normativa della previsione di circostanze aggravanti, in modo che si può procedere, oltre che con i singoli reati speciali in materia, anche con la contestazione della finalità del terrorismo o dell'eversione dell'ordine democratico per reati comuni che risulteranno appunto aggravati dall'aver agito per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, come precisato dall'articolo 1 della legge 15/1980. Nonostante ciò è noto che molti terroristi italiani erano o sono, nonostante le definitive condanne, in regime di parziale libertà. Il fatto si giustifica con un 'altra importante scelta di politica criminale fatta dal nostro Paese negli anni del terrorismo: riconoscere forti diminuzioni di pena a coloro che si fossero dissociati dalla organizzazioni terroristiche ed avessero collaborato in modo decisivo alle indagini, tanto che la strada della collaborazione e del pentitismo ha fornito un contributo fondamentale per la sconfitta del terrorismo nazionale.

L'efficacia di tali attività è comprovata dai positivi risultati di indagini giudiziarie svolte nel ventennio di terrorismo che ha caratterizzato la vita italiana, anche per indagini a carico di organizzazioni terroristiche internazionali che hanno colpito obiettivi appartenenti a Stati esteri. Si pensi, ad esempio, all'attentato contro l'Ambasciata americana in Italia ad opera della organizzazione terroristica denominata "Armata Rossa Giapponese". Il relativo processo, concluso con la condanna definitiva di numerosi partecipi alla predetta organizzazione, è un esemplare caso di idoneità della normativa italiana già vigente a reprimere fatti di terrorismo internazionale. Concreti esempi di condanne ottenute e di sentenze eseguite nei confronti del terrorismo endogeno sono ad esempio quelle nei confronti delle "Brigate Rosse", i cui adepti ed associati sono stati condannati nell'ambito dei numerosi processi celebrati per l'omicidio dell'allora Presidente del Consiglio, Aldo Moro, e per la strage della sua scorta. Non inganni la circostanza dell' eventuale stato di libertà o semilibertà di taluno dei condannati, poiché il fenomeno si spiega con il particolare regime penitenziario per coloro che hanno fattivamente collaborato alle indagini, un dato, questo, che ha consentito la sconfitta definitiva del terrorismo. Altri esempi sono costituiti dai processi a carico della banda armata denominata "Prima Linea", ed ancora per le organizzazioni terroristiche che portarono a segno gli omicidi di alcune personalità italiane (Ruffilli, Conti, Tarantelli).

2 (f) Quali procedure e meccanismi esistono per assistere gli altri Stati?

L'Italia è già parte di numerose Convenzioni in materia. Se ne segnalano qui di seguito alcune, distinte per organismo internazionale o Stato depositario.

ONU
Convenzione internazionale contro la presa degli ostaggi del 17.12.1979 resa esecutiva in Italia con Legge 26.11.1985, n. 718
Convenzione sulla prevenzione e sulla repressione dei reati contro le persone che fruiscono di una protezione internazionale, compresi gli agenti diplomatici del 14.12.1973 resa esecutiva in Italia con Legge 8.7.1977, n. 483.

UNIONE EUROPEA
L'Accordo relativo all'applicazione della Convenzione europea per la repressione del terrorismo tra gli Stati membri della Comunità, pur essendo stata ratificata dall'Italia con Legge 26 novembre 1985, n. 720, non è ancora entrata in vigore sul piano internazionale.
Trattato sull'Unione Europea, Maastricht 7.2.1992, reso esecutivo in Italia con Legge 3.11.1992, n. 454, i cui articoli 29 (K.1) e 31 (K.3) prevedono una cooperazione sia a livello di polizia, sia a livello giudiziario.
Regolamento della Comunità Europea n. 467/2001 e successive modifiche emanato in esecuzione delle Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza n. 1267 (1999) e 1333 (2000) che vietano l'esportazione di talune merci e servizi in Afganistan. Gli aspetti sanzionatori di detto Regolamento demandati dalla Commissione agli Stati membri sono stati resi esecutivi in Italia con Decreto legge 28 settembre 2001, n. 353.

CONSIGLIO D'EUROPA
Convenzione europea di estradizione del 13.12.1957 e relativi Protocolli aggiuntivi, resa esecutiva in Italia con Legge n. 300 del 30.1.1963
Convenzione europea di mutua assistenza giudiziaria in materia penale, del 20.4.1959 resa esecutiva in Italia con Legge n. 215 del 23.2.1961
Convenzione relativa al riciclaggio, alla ricerca, al sequestro e alla confisca dei proventi da reato, dell'8.11.1990, resa esecutiva in Italia con Legge n. 328 del 9.8.1993 (l'articolo 6 di detta Convenzione individua le ipotesi di reato (tra cui il terrorismo) per le quali si possa procedere alla confisca dei proventi).
Convenzione europea per la repressione del terrorismo del 27.1.1977, resa esecutiva in Italia con Legge n. 719 del 26.11.1985

ICAO
Convenzione relativa alle infrazioni e altri atti compiuti a bordo di aeromobili del 14.9.1963 resa esecutiva in Italia con Legge 11.6.1967, n. 468
Protocollo di Montreal sulla repressione degli atti di violenza negli aeroporti che servono l'aviazione civile internazionale, complementare alla Convenzione del 23.9.1971 sulla repressione dei reati diretti contro la sicurezza dell'aviazione civile del 24.2.1988 resa esecutiva in Italia con Legge 3011.1989, n. 394
Convenzione sul contrassegno degli esplosivi plastici e in foglie ai fini del rilevamento dell'1.3.1991. L'Atto reso esecutivo con Legge 407 del 20.12.2000 non è ancora in vigore per l'Italia poiché non è stato ancora emanato il provvedimento interno, previsto ai sensi dell'articolo 4 della Legge sopra menzionata, per l'applicazione dell'articolo IV della Convenzione stessa.

IMO
Convenzione per la repressione dei reati contro la sicurezza della navigazione del 10.3.1988 resa esecutiva in Italia con Legge 28.12.1989, n. 422.
Protocollo per la repressione dei reati contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale del 10.3.1988 resa in esecutiva in Italia con Legge 422/1989.

AIEA
Convenzione per la protezione fisica dei materiali nucleari, adottata a Vienna il 3 marzo 1980 e resa esecutiva in Italia con Legge 7 agosto 1982, n. 704.

USA
Convenzione per la repressione degli atti illeciti contro la sicurezza dell'aviazione civile internazionale del 23.9.1971 resa esecutiva in Italia con Legge 22.10.1973, n. 906.
Convenzione internazionale per evitare il sequestro illecito di aeromobili del 16.12.1970, resa esecutiva in Italia con Legge 906/1973.

2 (g) In che modo i controlli alla frontiera effettuati nel vostro Paese prevengono i movimenti di terroristi? In che modo le procedure per il rilascio di documenti di identità e di viaggio contribuiscono al medesimo obiettivo? Quali misure esistono per impedirne la falsificazione, ecc.?

L'attività di controllo delle frontiere aeree, marittime e terrestri viene attuata dalle forze di polizia specializzate. Tale attività viene costantemente corroborata dal flusso informativo internazionale attuato attraverso i canali sopra citati e con il contributo di elementi specializzati nella lotta al terrorismo. Di particolare rilievo appare l'applicazione della vigente normativa Schengen, nonché l'utilizzo delle norme nazionali in tema di violazioni transfrontaliere (Rubrica di Frontiera). I controlli sulle persone sospette possono comunque essere eseguiti sul territorio nazionale da qualsiasi operatore di polizia, anche su strada, mediante l'utilizzo di terminali installati a bordo degli automotoveicoli collegati direttamente in via telematica con la banca dati integrata delle forze di polizia. Tale sistema (SDI - Sistema di Indagine) consente di conoscere in tempo reale se un determinato soggetto è ricercato, ha precedenti penali, è sottoposto ad osservazione, è stato controllato con persone vicine ad ambienti eversivi o terroristici. Efficaci controlli possono essere effettuati inoltre su documenti, autovetture, armi e banconote.

Su un piano investigativo viene posta particolare attenzione alla falsificazione dei documenti di identità e di quelli che autorizzano il soggiorno nel territorio nazionale, settore nel quale sono state avviate indagini volte a smantellare i canali di approvvigionamento. Una particolare attenzione è stata prestata al rischio di contraffazione dei documenti di ingresso e di soggiorno, sia prevedendo per gli stessi ulteriori caratteristiche che ne rendano più difficile la riproduzione, sia introducendo una fattispecie criminosa ad hoc che sanzioni tale attività.

Paragrafo operativo 3

3 (a) Quali iniziative sono state adottate per intensificare e accelerare lo scambio di informazioni operative nei settori indicati in questo comma?

Oltre all'utilizzo dei canali internazionali indicati precedentemente, vengono spesso effettuati incontri di tipo bilaterale, finalizzati ad uno scambio di reciproche esperienze e conoscenze operative, nonché di informazioni relative a singole attività di indagine.

Alla luce della nuova minaccia si è avvertita, in maniera più che mai impellente, la necessità di costituire un sistema di cooperazione snello, rapido ed efficace, che coinvolga tutte le articolazioni che nei vari Paesi sono preposte alle attività di prevenzione e repressione. In tale quadro l'Italia ha aderito alla speciale Task Force, istituita presso Europol, articolata su quattro settori dedicati a raccolta e diffusione delle informazioni/intelligence, analisi operativa, attività operativa, analisi strategica. Tale organismo, nella fase iniziale, è destinato ad interessarsi essenzialmente degli attentati dell'11 settembre, ma, progressivamente, estenderà la propria competenza al terrorismo come fenomeno in generale.

Nell'ambito del G8, i Ministri hanno adottato un Piano d'Azione contro il terrorismo, che è stato messo a punto congiuntamente dai Gruppi di lavoro contro il crimine organizzato (Gruppo di Lione) e contro il terrorismo (Gruppo di Roma). Il Piano definisce nel dettaglio numerose iniziative volte ad intensificare lo scambio di informazioni, a livello di attività di contrasto e di cooperazione giudiziaria, nei diversi settori contemplati: connessioni fra narcotraffico e terrorismo e fra traffico illecito d'armi e terrorismo, minacce terroristiche high-tech e non convenzionali (CBRN, chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari), sicurezza aerea. Ove necessario, sono previsti appositi seminari di approfondimento (come nel caso delle minacce non convenzionali, della contraffazione dei documenti di viaggio e delle connessioni fra traffico di persone e terrorismo) e/o la nomina di specifici punti di contatto (sicurezza aerea e traffico d'armi).

Va inoltre ricordato che l'Italia ha ospitato quest'anno due seminari di esperti su tematiche connesse alla lotta al terrorismo: uno sull'immigrazione clandestina ed il traffico di persone ed uno sulle capacità tecnologiche delle organizzazioni terroristiche. Per quanto concerne, inoltre, le iniziative intraprese per fronteggiare attacchi con armi non convenzionali, si segnala che il nostro Paese non è stato mai interessato da attentati terroristici di tale natura. Tale valutazione è altresì confermata dagli esiti negativi degli esami di laboratorio compiuti sulle numerosissime buste e plichi contenenti sostanze sospette recapitate in diverse località del territorio nazionale. Il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, d'intesa con i competenti Comandi territoriali dei Vigili del Fuoco, ha verificato l'efficienza e la funzionalità delle apparecchiature della rete di rilevamento della ricaduta radioattiva attivate presso alcune caserme dell'Arma. Inoltre, sono state diramate specifiche disposizioni sulle procedure di sicurezza da adottare in caso di ricezione e rinvenimento di plichi contenenti tracce di aggressivi chimici o batteriologici. Contestualmente è stato avviato l'iter per approvvigionare nuovi materiali destinati alla protezione individuale da attacchi NBC.

Inoltre, è stato varato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri un Piano generale coordinato di intervento in caso di attentati di tipo Nucleare Biologico, Chimico e Radiologico, mentre sono in fase di elaborazione le pianificazioni discendenti di ciascuna Amministrazione dello Stato. Il Piano intende assicurare efficaci capacità di protezione e difesa sia delle popolazioni che delle istituzioni contro eventuali attacchi terroristici effettuati con il ricorso ad agenti chimici e biologici in zone ristrette identificate come sensibili. Esso fornisce quindi una guida sulle misure da adottare e sulle procedure da attuare per contrastare questo tipo di minaccia, attraverso la massima integrazione delle strutture nazionali di prevenzione, protezione e soccorso, soprattutto per quanto concerne la tutela degli operatori.

3 (b) Quali iniziative sono state adottate per lo scambio di informazioni e la cooperazione nei settori indicati in questo comma?

Come già esplicato al punto b del paragrafo, 1'Italia è parte del Police Working Group on Terrorism, del quale fanno parte diciassette Paesi (i quindici dell'Unione Europea più Svizzera e Norvegia) che consente, anche in termini preventivi, una immediata circolazione delle informazioni tra gli organismi antiterrorismo specializzati. Si ricorda inoltre, come riferito nello stesso sub paragrafo, oltre l'attiva partecipazione italiana al servizio Interpol anche il canale dell'Europol, che agisce tra i Paesi membri dell'Unione Europea. La cooperazione giudiziaria riceverà, inoltre, dall'istituzione di Eurojust un ulteriore impulso.

3 (c) Quali iniziative sono state adottate per cooperare nei settori indicati in questo comma?

L'Italia è parte di numerose Convenzioni internazionali non solo multilaterali (sopra riportate al paragrafo 2 punto f) ma anche di numerosi Accordi bilaterali che qui di seguito si riportano:
- accordo di cooperazione con la Repubblica Ceca in materia di lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata e il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope. Data firma accordo: 22/03/1999
- accordo di cooperazione con l'Ungheria nella lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata e il traffico di stupefacenti e sostanze psicotrope . Data firma Accordo: 13/05/1997
- memorandum di intesa con l'Arabia Saudita contro il terrorismo, il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope e altre forme di criminalità organizzata. Data firma Accordo: 16/12/1995
- accordo con l'Argentina sulla cooperazione nella lotta contro il terrorismo, il traffico illecito internazionale di stupefacenti e la criminalità organizzata. Data firma accordo: 06/10/1992
- accordo con l'Austria per la collaborazione nella lotta contro il terrorismo internazionale, la criminalità organizzata internazionale ed il traffico illegale di stupefacenti. Data firma accordo: 12/11/1986
- accordo con il Cile di cooperazione nella lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata e il traffico della droga. Data firma accordo: 16/10/1992
- accordo con Cipro di cooperazione nella lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata e il traffico di droga. Data firma accordo: 15/03/1991
- protocollo con Cipro aggiuntivo all'accordo di cooperazione nella lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata, il traffico illecito e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Data firma accordo: 04/05/1991
- memorandum di intesa con l'Egitto contro il terrorismo, il traffico della droga e altre forme di criminalità organizzata. Data firma accordo: 07/12/1988
- accordo con la Francia concernente la costituzione di un comitato di cooperazione nella lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata e il traffico della droga. Data firma accordo: 13/10/1986
- decisione congiunta con il Regno Unito che istituisce un gruppo di lavoro per la cooperazione contro il terrorismo. Data firma accordo: 17/04/1985
- accordo con il Regno Unito di cooperazione riguardante la lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata e il traffico della droga. Data firma accordo: 11/01/1989
- accordo con la Grecia di cooperazione nella lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata e il traffico della droga. Data firma accordo: 23/09/1986
- accordo con l'India di cooperazione nella lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata e il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope. Data firma accordo: 06/01/1998
- accordo con Israele di cooperazione nella lotta contro il terrorismo, il traffico della droga e altre forme di grave criminalità. Data firma accordo: 04/12/1986
- accordo con Israele di lavoro per la cooperazione nella lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata e al traffico di stupefacenti. Data firma accordo: 13/09/1994
- scambio di note con Malta, costituente un accordo, modificativo dell'art. 1 dell'accordo di cooperazione nella lotta al terrorismo, al crimine organizzato e al traffico di droga del 28.02.1991. Data firma accordo: 03/09/1996
- accordo con il Marocco di cooperazione nella lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata e il traffico della droga. Data firma accordo: 16/01/1987
- protocollo aggiuntivo con il Marocco all'accordo di cooperazione del 16.01.1987 in materia di lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata ed al traffico di droga. Data firma accordo: 16/12/1996
- accordo di cooperazione con la Spagna nella lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata. Data firma accordo: 12/05/1987
- accordo con la Turchia di cooperazione sulla lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata, al riciclaggio dei proventi illeciti, al traffico illegale di stupefacenti, sostanze psicotrope e di esseri umani. Data firma accordo: 22/09/1998.
- accordo con gli Stati Uniti d'America per la collaborazione nella lotta al terrorismo. Data firma accordo: 24/06/1986.

I quesiti posti nei sottoparagrafi a), b) e c) sopra richiamati attengono, nel loro insieme, all'attività di cooperazione internazionale dei servizi di intelligence. Questa, già proficua ed intensa, è stata ulteriormente incrementata sia a livello bilaterale, sia nei fori cui l'intelligence italiana siede unitamente ad altri servizi occidentali, sia per quanto riguarda i canali di collaborazione esistenti con taluni paesi dotati di particolare esperienza nel settore del terrorismo.

Più in generale, l'intelligence italiana è impegnata a valorizzare la cooperazione internazionale. Ciò, in un'ottica che tenga conto delle principali tendenze palesate dal terrorismo internazionale e, quindi, specialmente, della complessità organizzativa delle reti radicali e dell'interconnessione che esiste tra attività di vario segno e tra diversi ambiti territoriali nonché dell'eventuale insorgere di nuove minacce anche in relazione all'uso di materiali non convenzionali ovvero ad attacchi contro siti sensibili. Pari attenzione viene riservata, nella ricerca informativa e nello scambio con i servizi collegati, anche alle possibili interazioni del fenomeno terroristico con il crimine organizzato e con i maggiori traffici illeciti transnazionali.

L'esigenza di fronteggiare la minaccia terroristica nel lungo periodo ed in modo da ottimizzare l'aspetto della prevenzione trova ulteriore riflesso, per quel che riguarda l'intelligence, nell'attuale elaborazione, da parte del Governo italiano, di un progetto di riforma del settore, inteso a dotarlo, tra l'altro, di più incisivi strumenti operativi.

3 (d) Quali sono le vostre intenzioni riguardo alla firma e/o alla ratifica delle convenzioni e dei protocolli di cui a questo comma?

Si ricorda che l'Italia ha già ratificato 10 delle 12 Convenzioni societarie contro il terrorismo. Per quanto concerne quella sull'eliminazione degli attentati a mezzo esplosivo, il Governo ha già approvato il relativo disegno di legge ai fini della ratifica. Per quanto riguarda la Convenzione internazionale sul finanziamento del terrorismo è stato costituito un apposito Gruppo di lavoro per accelerarne il relativo procedimento di ratifica. Si prevede che anche nell'ambito di tale procedimento interno verranno introdotte norme ancora più stringenti non solo per favorire l'esatta applicazione della norma internazionale nel diritto interno, ma anche per apportare correttivi che renderanno ancora più adeguate le opportunità di cooperazione internazionale nella lotta al finanziamento internazionale del terrorismo.

3 (e) Fornite informazioni sull'attuazione delle convenzioni, dei protocolli e delle risoluzoni di cui a questo comma?

Nel confermare che l'Italia è parte di tutte le Convenzioni indicate da codesta Organizzazione tranne che per la Convenzione sul terrorismo a mezzo bombe e quella sul finanziamento del terrorismo per le quali è in corso il provvedimento di ratifica, si conferma che l'Italia applica integralmente gli Atti internazionali di cui è parte proprio nello spirito delle Risoluzioni 1269 (1999) e 1368 (2001).

3 (f) Quali normative, procedure e meccanismi sono previsti per assicurarsi che i richiedenti asilo non siano stati coinvolti in attività terroristiche prima di riconoscere loro lo status di rifugiato? Come affermato al punto c) del paragrafo 2, il diritto d'Asilo è regolato in Italia sulla base della stessa convenzione di Ginevra del 1951, che per ratifica intervenuta è legge dello stato, e da altre norme emanate in prosieguo di tempo, in particolare dall'art. 1 della Legge 39/1990 e da disposizioni della Legge 286/1998 sull'immigrazione 'lo stesso art. 1 prevede al comma 4 lettera d) che non è consentito l'ingresso nel territorio dello stato dello straniero che intende chiedere il riconoscimento dello status di rifugiato quando, da riscontri obiettivi da parte della polizia di frontiera, risulti che il richiedente sia stato condannato in Italia per uno dei delitti previsti dall'art. 380, commi 1 e 2, del Codice di Procedura Penale o risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato, ovvero risulti appartenere ad associazioni di tipo mafioso o dedite al traffico degli stupefacenti o ad organizzazioni terroristiche'.

3 (g) Quali procedure esistono per evitare un abuso dello status di rifugiato da parte di terroristi?

La concessione del Diritto d'asilo ha luogo tenendo conto anche degli standards previsti dal Consiglio d'Europa tesi a garantire il rispetto dei diritti umani ma non a fornire copertura ai rei di terrorismo internazionale. Gli articoli 10, 4° comma, e 26 , 2° comma, della Costituzione italiana prevedono l'obbligo di non estradare per reati aventi natura politica. Dette norme però si riferiscono al divieto di estradare colui che si è opposto a regimi illiberali, in assenza di reati punibili per il codice penale italiano, fermo restando, in questo caso, il dovere di giudicare.





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