LA PROPOSTA DEL CCD/CDU PER IL NUOVO STATUTO DELLA REGIONE VENETO

TESTO DELLO STATUTO PROPOSTO


TITOLO I - Principi fondamentali

Art. 1 - Dichiarazione di principio.
1. Il Veneto è Regione autonoma legato da patto federativo alla Repubblica italiana.
2. La Regione è costituita dalle comunità residenti entro i suoi confini storici e dai veneti residenti all'estero.
3. L'autogoverno per lo sviluppo del popolo veneto, secondo le leggi regionali e nell'effettiva partecipazione dei cittadini singoli o associati, costituisce la finalità della Regione; essa assicura la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e linguistico delle singole comunità che la compongono, e delle peculiarità morfologiche del suo territorio.
4. L'attribuzione delle funzioni e il loro esercizio s'ispirano al principio di sussidiarietà, per cui le competenze vengono di regola attribuite all'Ente a più diretto contatto col cittadino, compatibilmente con le sua possibilità di gestione.

Art. 2 - L'attuazione delle finalità.
1. La Regione, nel quadro dell'autonomia garantita dal patto federativo, attua le sue finalità attraverso la programmazione, nel rispetto della Costituzione italiana e delle norme delle Comunità Europee. Essa riconosce le formazioni sociali nelle quali si esprime la persona umana. Opera per il pieno riconoscimento dei diritti della famiglia. Definisce gli obiettivi e i criteri della propria azione mediante piani e programmi generali e settoriali, alla cui formazione garantisce la partecipazione degli Enti Locali, nonché l'apporto delle organizzazioni economiche, della produzione e del lavoro, e delle professioni; partecipa come soggetto autonomo alla programmazione statale.
2. Le leggi di programma e i piani di settore sono attuati dalle Province, dai Comuni e dagli Enti istituzionali operanti nell'ambito della Regione.
3. La Regione coordina la propria azione con quella delle altre Regioni d'Italia e realizza, nell'ambito della politica estera statale, le opportune intese con le Comunità Europee, le Regioni e le corrispondenti istituzioni di Stati Esteri.

Art. 3 - Gli organi della Regione.
1. Sono organi della Regione il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il Presidente della Giunta.

Art. 4 – La bandiera e lo stemma.
1. La bandiera e lo stemma della Regione sono stabiliti con legge regionale.

Art. 5 – La Capitale.
1. Venezia è la capitale della Regione.
2. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto la Regione approva una legge speciale di programma per Venezia, con la quale:
a) riprende e ricapitola tutte le disposizioni normative sia statali che regionali su Venezia, coordinandole in un unico testo;
b) individua il bacino lagunare;
c) prevede gli organi di controllo della lagunarità, disciplinandone composizione, funzioni e funzionamento;
d) determina lo stanziamento complessivo per gli interventi a salvaguardia di Venezia e il numero di esercizi finanziari impegnati.
3. La legge di cui al comma 2 viene approvata previa audizione dei ministeri e degli altri enti competenti in materia.

TITOLO II - Le strutture

CAPO I - Il Consiglio regionale

SEZIONE I - Costituzione e funzioni

Art. 6 - Funzioni del Consiglio regionale.
1. Il Consiglio regionale è composto da settanta membri eletti direttamente dal popolo secondo la legge regionale elettorale e da tre membri in rappresentanza dei veneti all'estero; dura in carica cinque anni ed esercita le funzioni attribuitegli dalla Costituzione della Repubblica e dallo Statuto. Il Consiglio in particolare:
a) esercita la potestà legislativa e regolamentare;
b) delibera i provvedimenti generali attuativi delle norme delle Unione Europea;
c) approva con legge il bilancio di previsione, le sue variazioni e il rendiconto generale;
d) determina con le leggi programma le scelte fondamentali della Regione;
e) approva gli atti con i quali la Regione partecipa alla programmazione statale;
f) approva le convenzioni istitutive di gestioni e di consorzi interregionali;
g) addotta gli accordi di collaborazione della Regione con organismi associativi tra Regioni e con le corrispondenti istituzioni di altri Stati;
h) istituisce e disciplina i tributi regionali;
i) istituisce enti dipendenti dalla Regione, le Aziende e le Agenzie e ne approva gli statuti;
l) delibera la partecipazione della Regione a società di capitali, stabilendo anche le forme di controllo sulla loro attività;
m) nomina nei casi previsti dalla legge i rappresentanti della Regione in enti od organi comunitari, statali, regionali o locali;
n) approva, su devoluzione della Commissione competente, i piani attuativi e di settore in esecuzione delle leggi di programmazione.
2. Il Consiglio rappresenta il supremo garante del costante rispetto, da parte degli organi amministrativi della Regione e degli enti operanti all'interno della Regione, dei diritti dei cittadini, singoli o associati, alla partecipazione al procedimento amministrativo ed all'accesso ai documenti.
3. Le funzioni di cui al presente articolo non possono essere attribuite ad altri organi della Regione.
4. La legge regionale elettorale prevede forme di rappresentanza per i cittadini veneti residenti all'estero.

Art. 7 - Autonomia organizzativa e finanziaria.
1. Il Consiglio disciplina con Regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri e il funzionamento proprio e dei suoi organi interni.
2. Il Consiglio ha autonomia organizzativa e, nell'ambito dello stanziamento assegnato in bilancio, autonomia amministrativa e contabile, che esercita a norma del Regolamento.
3. Il Consiglio ha propri uffici, dei quali si avvalgono l'Ufficio di Presidenza, le Commissioni e i Gruppi consiliari, nei modi stabiliti dal Regolamento.
4. Il Consiglio provvede alla convalida dei consiglieri ed è tenuto ad assicurare loro i mezzi tecnici e le strutture necessari per assolvere alle loro funzioni istituzionali.

SEZIONE II - Organizzazione e funzionamento del Consiglio

Art. 8 - Il Presidente e l'Ufficio di Presidenza.
1. Il Consiglio si riunisce in prima seduta il primo giorno non festivo della terza settimana successiva alla data della proclamazione degli eletti, su convocazione del Presidente del Consiglio cessato. Assume la presidenza il consigliere più anziano di età; fungono da Segretari i due consiglieri più giovani di età.
2. Nella prima riunione il Consiglio regionale procede all'elezione del Presidente, dell'Ufficio di Presidenza, della Commissione di garanzia statutaria, prende atto della composizione della Giunta regionale e del programma di governo presentati dal Presidente della Giunta regionale.
3. L'Ufficio di Presidenza è costituito dal Presidente, da due Vicepresidenti e da due Segretari.
4. Il Presidente del Consiglio è eletto a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta. I due Vicepresidenti e i due Segretari, che compongono l'Ufficio di Presidenza ed i cinque componenti della Commissione di garanzia sono eletti a scrutinio segreto e maggioranza relativa con separate votazioni, votando ogni consigliere per un solo nominativo.
5. Il Presidente, i componenti l'Ufficio di Presidenza e la Commissione di garanzia statutaria durano in carica per l'intera legislatura e fino alla prima riunione del nuovo Consiglio, salva la loro revoca, individuale o collegiale.
6. La revoca ha luogo con l'approvazione, per appello nominale e a maggioranza assoluta, di una mozione sottoscritta da non meno della metà dei consiglieri; la sua discussione non può aver luogo prima di dieci giorni dalla sua presentazione.
7. In caso di revoca del Presidente e dei due Vicepresidenti, il Consiglio regionale per l'elezione dei successori viene convocato e presieduto dal consigliere più anziano di età.

Art. 9 - Funzioni del Presidente del Consiglio.
1. Il Presidente del Consiglio:
a) convoca e presiede il Consiglio e ne stabilisce, sentiti i presidenti dei gruppi consiliari, l'ordine del giorno; assicura il buon andamento dei lavori del Consiglio, nell'osservanza del Regolamento; provvede all'insediamento delle Commissioni e ne coordina i lavori con quelli del Consiglio;
b) convoca e presiede l'Ufficio di Presidenza;
c) assicura il rispetto del diritto dei consiglieri all'accesso alle informazioni e ai documenti; trasmette senza indugio ogni denuncia di violazione di tale diritto al Presidente della Giunta per la relativa istruttoria e alla Commissione di garanzia statutaria per le determinazioni di competenza;
d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dal Regolamento.

Art. 10 - Funzioni dell'Ufficio di Presidenza.
1. L'Ufficio di Presidenza:
a) cura il contatto tra i Gruppi;
b) amministra i fondi attribuiti dalla Regione al Consiglio, predisponendo il bilancio preventivo e il rendiconto da sottoporre all'approvazione del Consiglio stesso;
c) esercita le funzioni di competenza del Consiglio in relazione al personale ad esso assegnato;
d) promuove le iniziative di studio, di consultazione ed organizzative necessarie o utili per lo svolgimento delle funzioni del Consiglio;
e) esercita le altre funzione attribuitegli dallo Statuto, dal Regolamento consiliare o dal Consiglio.

Art. 11 - Funzionamento del Consiglio - I Gruppi.
1. Il Consiglio è convocato per iniziativa del Presidente o su richiesta del Presidente della Giunta o di almeno un quarto dei consiglieri.
2. La convocazione è disposta dal Presidente del Consiglio, con preavviso di almeno cinque giorni. L'atto di convocazione contiene l'ordine del giorno della riunione. In caso di assoluta urgenza, la convocazione può essere disposta con preavviso di quarantott'ore.
3. Qualora la riunione del Consiglio venga richiesta dal Presidente della Giunta o da un quarto dei consiglieri, la sua convocazione deve essere disposta entro dieci giorni, per una seduta da tenersi nei dieci giorni successivi.
4. Ove il Presidente del Consiglio non provveda alla convocazione nei termini previsti dal comma precedente, o non vi provveda nei casi di cui al primo comma, il Consiglio è convocato da uno dei Vicepresidenti, con le modalità e nei termini previsti dal Regolamento.
5. I consiglieri regionali si costituiscono in Gruppi. Ciascun gruppo è costituito da non meno di tre consiglieri, che eleggono nel loro seno il capogruppo; può anche essere composto da un numero inferiore di consiglieri se unici eletti in lista che ha partecipato alla consultazione elettorale regionale.
6. Per l'esercizio delle loro funzioni, i Gruppi consiliari dispongono dei contributi previsti dal bilancio del Consiglio.

Art. 12 - Le sedute del Consiglio.
1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Il Regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.
2. Salvo diversa disposizione dello Statuto, per la validità delle sedute è richiesta la presenza in aula della maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione e non in congedo; le deliberazioni sono assunte quando conseguono il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Agli effetti di cui al comma precedente, i consiglieri sono considerati in congedo entro il numero massimo di un quinto, con le modalità stabilite dal Regolamento.
4. Le deliberazioni del Consiglio vengono adottate a scrutinio palese; la votazione per appello nominale segue su richiesta di almeno tre consiglieri.
5. Le votazioni concernenti persone si fanno a scrutinio segreto, salva diversa disposizione dello Statuto o del Regolamento.
6. Il Consiglio potrà essere convocato, su delibera dell'Ufficio di Presidenza, in sedi diverse dal Capoluogo della Regione per ragioni connesse all'oggetto all'ordine del giorno.

SEZIONE III - Il Consigliere regionale

Art. 13 - Diritti e doveri.
1. Il Consigliere regionale ha il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni di cui è stato eletto a far parte.
2. Ciascun Consigliere rappresenta l'intera Regione ed esercita le funzioni senza vincolo di mandato. Egli non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.
3. Ciascun Consigliere è tenuto a comunicare all'Ufficio di Presidenza, entro un mese dalla proclamazione, l'entità e la provenienza delle somme spese per la campagna elettorale e a trasmettere allo stesso, entro un mese dalla scadenza del termine di presentazione, copia della dichiarazione annuale dei redditi.
4. Ciascun Consigliere può presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni su ogni affare riguardante l'attività della Regione, degli enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali; in relazione agli atti di competenza della Giunta, può chiedere chiarimenti, sollevare eccezioni di merito o di legittimità al Presidente della Giunta. L'esercizio del diritto è disciplinato dal Regolamento.
5. Ciascun Consigliere ha diritto di ottenere dalla Giunta l'indicazione del responsabile di ogni procedimento amministrativo in corso presso uffici regionali o enti dipendenti dalla Regione, o presso Aziende o Agenzie della Regione, e dal responsabile del procedimento le notizie, le informazioni e la copia degli atti e dei documenti concernenti procedimenti in corso o l'attività propositiva (di leggi, piani e/o programmi) in via di elaborazione presso la Regione.
6. L'indicazione del responsabile del procedimento dev'essere effettuata entro dieci giorni dalla richiesta; il rilascio delle informazioni e delle copie entro dieci giorni dalla richiesta. Se il responsabile del procedimento non è nominato o non è previsto, l'informazione viene data e/o la copia del documento rilasciata dal Segretario della Giunta.
7. L'esercizio del diritto di accesso di cui al precedente comma è disciplinato dal Regolamento, del quale non potrà comunque mai essere opposta la mancanza per negare le informazioni e le copie richieste.

CAPO II - La Giunta regionale e il Presidente

SEZIONE I - La Giunta

Art. 14 - Composizione.
1. La Giunta regionale è composta dal Presidente e dal Vicepresidente, eletti direttamente dal popolo, nonché dagli Assessori nominati dal Presidente.
2. Il Vicepresidente è designato dal candidato Presidente all'atto dell'accettazione della candidatura; sostituisce il Presidente in tutti i casi in cui questi non può o non vuole esercitare le sue funzioni, nonché nei casi di cessazione dalla carica a qualsiasi ragione dovuta. In tale ipotesi esercita la funzione fino alla naturale scadenza della legislatura.
3. Nella prima seduta di insediamento del Consiglio regionale il Presidente della Giunta presenta la lista degli Assessori ed enuncia il suo programma di governo.
4. Gli assessori esterni al Consiglio non possono superare il numero degli assessori consiglieri.
5. La carica di Presidente e di componente della Giunta, o di componente dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, è incompatibile con quella di amministratore di altro ente pubblico o società a prevalente partecipazione pubblica operante nel territorio della Regione.
6. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta regionale ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini di primo grado, adottante e adottato.

Art. 15 – Funzioni.
1. La Giunta è l'organo esecutivo della Regione, della quale cura l'attuazione delle leggi.
2. Nell'esercizio della funzione amministrativa la Giunta:
a) propone al Consiglio gli atti di competenza;
b) emana le disposizioni regolamentari per l'attuazione di leggi regionali;
c) predispone i bilanci e coordina l'adozione da parte degli Assessorati competenti dei provvedimenti necessari all'attuazione delle relative previsioni;
d) prende atto della predisposizione, da parte degli Assessorati competenti, dei piani attuativi delle leggi di programma e dei piani di settore e decide sulla richiesta delle Commissioni consiliari di determinazione dell'ambito dei piani stessi;
e) assicura il costante rispetto da parte degli organi ed uffici regionali del diritto dei cittadini, singoli o associati, alla partecipazione al procedimento amministrativo e all'accesso ai documenti;
f) delibera sull'impugnazione di leggi statali e sulla promozione di conflitti di attribuzione avanti alla Corte Costituzionale;
g) nomina gli amministratori delle Aziende e delle Agenzie;
h) presenta al Consiglio regionale, entro il mese di marzo di ogni anno, la relazione illustrativa dell'attività amministrativa della Regione;
i) esercita le altre funzioni attribuite alla Regione e non assegnate alla competenza di altro organo.
3. L'attività di governo della Giunta di esplica per piani e programmi, attuativi delle leggi di materia e del programma enunciato dal Presidente all'inizio della legislatura. Essi sono approntati dall'Assessore competente che ne riferisce alla Giunta. Ove il piano interessi materie di competenza di più Assessorati (settori) esso può venire elaborato col loro concerto o essere avocato dal Presidente alla Giunta.

Art. 16 - Gli Assessorati.
1. La Giunta regionale si articola in Assessorati, il cui numero e funzioni sono stabiliti dalla legge regionale, la quale prevede:
a) l'ambito di attribuzione del singolo Assessorato;
b) le modalità della formazione del piano attuativo delle leggi regionali di programma e, qualora una previsione legislativa impegni materie assegnate a diversi Assessorati, del piano di settore; in tal caso prevede la conferenza di servizio, alla quale partecipano gli Uffici di presidenza di tutte le Commissioni consiliari competenti;
c) la composizione e il funzionamento della Commissione Tecnica dell'Assessorato;
d) il riparto tra i Dipartimenti delle materie di competenza dell'Assessorato.
2. Presso gli Assessorati può venire costituita una Commissione Tecnica con funzione consultiva. La legge istitutiva ne fissa la composizione e i casi in cui il parere viene richiesto.
3. L'Assessore è direttamente responsabile dell'attuazione, nelle materie assegnate dalla legge all'Assessorato, dell'attuazione dei programmi approvati per legge regionale e dei piani attuativi e di settore.
4. L'Assessore riferisce alla Giunta dell'andamento dell'attuazione dei piani ed assume, su proposta del Direttore del Dipartimento, i provvedimenti correttivi della detta attuazione o di supplenza o avocazione sanzionatoria di eventuali omissioni degli enti locali competenti.
5. Il Presidente della Giunta può avocare a deliberazione della Giunta l'adozione di provvedimenti presso il singolo Assessorato.
6. Contro i provvedimenti assessoriali è ammesso il ricorso gerarchico alla Giunta regionale.

Art. 17 - Esercizio delle funzioni del Presidente e della Giunta.
1. L'esercizio delle funzioni del Presidente e della Giunta cessa a seguito delle dimissioni del Presidente o dell'approvazione di una mozione di sfiducia.
2. In caso di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate, in via successiva, dal Vicepresidente o dal membro di Giunta più anziano di età.

Art. 18 - Dimissione della Giunta e dell'Assessore.
1. La dimissione del Presidente o della Giunta è indirizzata al Presidente del Consiglio; la dimissione del singolo Assessore è indirizzata al Presidente della Giunta. Essa ha effetto dalla data della presentazione.
2. La revoca da parte del Presidente e la presentazione della dimissione del singolo Assessore viene comunicata, entro cinque giorni, dal Presidente della Giunta al Presidente del Consiglio. Con lo stesso atto il Presidente della Giunta nomina il successore.

Art. 19 - Revoca della Giunta o dell'Assessore.
1. Il Consiglio revoca il Presidente o il singolo Assessore a seguito dell'approvazione di una mozione di sfiducia, sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri.
2. La mozione è discussa dal Consiglio non prima di dieci e non oltre quindici giorni dalla data di presentazione ed è votata per appello nominale; la sua approvazione a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati comporta la decadenza del Presidente e della Giunta o le cessazione delle funzioni dell'Assessore "sfiduciato".

SEZIONE II - Il Presidente della Giunta

Art. 20 - Il Presidente della Giunta.
1. Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione:
a) promulga le leggi e i regolamenti;
b) convoca e presiede la Giunta;
c) coordina l'attività degli Assessori e assicura l'unitarietà di indirizzo politico e dell'azione amministrativa della Giunta;
d) sovrintende all'amministrazione regionale, impartendo le direttive della Giunta al personale dipendente;
e) avoca alla decisione della Giunta singole iniziative di Assessorati;
f) riceve la dimissione del singolo Assessore e provvede alla relativa sostituzione;
g) presenta al Consiglio una relazione periodica sugli orientamenti innovativi della Corte Costituzionale relativi alla legislazione della Regione e sull'andamento dei ricorsi e dei ricorsi per conflitti di attribuzione proposti innanzi alla stessa.

CAPO III - Gli Organi Ausiliari

Art. 21 - Le Aziende e le Agenzie.
1. La legge regionale istituisce le Aziende e le Agenzie sulla base dei seguenti principi:
a) le Aziende sono enti strumentali della Regione incaricati dell'attuazione organica, per la parte non attuabile dagli enti locali, dei programmi e dei piani attuativi regionali; esse:
- sono amministrate da un Comitato Amministrativo presieduto dall'Assessore competente, o, nel caso di piani rientranti nella competenza di più Assessorati, designato dalla Giunta;
- il Comitato Amministrativo è formato di componenti designati dalla Giunta regionale in numero variante da un minimo di tre ad un massimo di sette;
b) le Agenzie sono organi della Giunta regionale incaricati dell'attuazione di speciali programmi o azioni, che investono per lunghi periodi la materia di competenza di più Assessorati, e richiedono il coordinamento dell'azione degli stessi; esse:
- sono gestite dal Comitato dei Direttori dei Dipartimenti aventi competenza nelle materie assegnate all'Agenzia, che ne deliberano i programmi e le azioni; il presidente è nominato dal Presidente della Giunta;
- l'azione del Comitato è soggetta alla vigilanza di una speciale Commissione consigliare di cinque componenti eletti dal Consiglio regionale in guisa che sia assicurata la presenza della minoranza.
2. È fatto divieto alla Regione di partecipare direttamente a società di capitali; tale partecipazione potrà aver luogo soltanto attraverso la Agenzie o le Aziende su delibera del Consiglio, che dovrà anche prevedere le forme di controllo dello stesso sull'attività della società partecipata.

TITOLO III - La partecipazione

SEZIONE I - I principi

Art. 22 - Il diritto di partecipazione.
1. La Regione promuove la partecipazione dei cittadini e degli enti locali, delle organizzazioni sociali, economiche e professionali, delle comunità dei veneti all'estero, alle proprie scelte legislative e amministrative.
2. A tale scopo, la Regione riconosce, come condizioni indispensabili della sua azione, la trasparenza, attuata attraverso l'informazione e la partecipazione dei soggetti e delle organizzazioni, di cui al primo comma.
3. Il dovere di informazione è assolto secondo quanto previsto dalla legge, mediante l'impiego di idonei mezzi di comunicazione o incontri diretti degli interessati alla singola iniziativa con gli organi regionali.
4. Le Province, i Comuni e loro aggregazioni, gli altri Enti Pubblici operanti nell'ambito della Regione, le rappresentanze regionali delle associazioni riconosciute e delle organizzazioni sindacali, economiche e professionali, le comunità dei veneti all'estero possono richiedere gli incontri di cui al precedente comma.

Art. 23 - Il diritto di proposta.
1. Ogni cittadino, associazione o ente ha diritto di presentare al Consiglio, nei modi stabiliti dal Regolamento, osservazioni e proposte sui disegni di legge in corso di elaborazione.
2. Tali osservazioni e proposte sono esaminate dalla Commissione competente, nel corso dell'esame del disegno di legge; dell'esame viene fatta menzione nella relazione al Consiglio e data comunicazione agli autori delle osservazioni e proposte.
3. Su richiesta di un quarto dei componenti, la Commissione consiliare procede all'audizione di cittadini, associazioni o enti che si siano avvalsi del diritto di cui al primo comma.

SEZIONE II - La partecipazione istituzionale: gli organi

Art. 24 - La Consulta regionale dell'economia e del lavoro.
1. È istituita la Consulta Regionale dell'Economia e del Lavoro (CREL), composta secondo le modalità stabilite dalla legge regionale in misura proporzionale all'importanza numerica e qualitativa delle categorie professionali ed economiche organizzate.
2. La legge regionale fissa il numero dei componenti, non inferiore a quindici e non superiore a venticinque, e i criteri della loro elezione, che deve aver luogo separatamente per ciascuna tipologia di operatori in misura proporzionale alla consistenza numerica delle relative associazioni, singole o consorziate, in guisa tale che sia rappresentata ogni grande categoria della produzione o delle professioni.
3. Sono organi della CREL il Presidente e il Comitato Amministrativo di quattro componenti, eletti dall'assemblea nel suo seno, secondo le modalità e con le attribuzioni regolate dalla legge regionale.
4. L'acquisizione del parere della CREL è obbligatoria da parte della Giunta regionale sui disegni di legge da presentare al Consiglio concernenti il Programma Regionale di Sviluppo e gli altri programmi generali e il bilancio di previsione, e da parte del Consiglio prima dell'approvazione dei piani di settore ai sensi dell'articolo 4 lettera n).
5. Il parere dev'essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine, se ne prescinde.
6. La Consulta può esprimere valutazioni e formulare indirizzi sull'organizzazione e sull'uso delle risorse da parte della Regione e degli Enti Locali, prospettando l'opportunità di interventi sia legislativi che di programmazione richiesti dall'interesse regionale.
7. In ogni Provincia è istituita presso la Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato una sezione della CREL con funzione di consulenza degli organi operanti nell'ambito della Provincia per la formazione dei piani e programmi attuativi delle leggi regionali di materia. La Sezione partecipa alle conferenze di servizio per la formazione degli accordi di programma nelle materie di sua competenza, quando ne è parte la Provincia.

Art. 25 - La Conferenza delle autonomie.
1. È istituita la Conferenza per i rapporti tra la Regione e gli Enti rappresentativi del potere locale.
2. La Conferenza, presieduta e convocata dal Presidente della Giunta regionale, è composta dagli Assessori regionali nelle materie degli Enti Locali, della Programmazione e del Bilancio, dai Sindaci dei Comuni capoluogo di Provincia, dai Presidenti delle Amministrazioni provinciali e da un numero, variante da dieci e sedici, rappresentanti dei Comuni nominati dall'ANCI regionale.
3. Possono partecipare alla Conferenza esperti designati dagli Enti Locali o da altri Enti Pubblici specificamente interessati al singolo problema all'esame della Conferenza.
4. La Conferenza viene obbligatoriamente consultata:
a) sui progetti di legge d'iniziativa della Giunta regionale, concernenti l'attribuzione o la delega di funzioni o l'assegnazione di risorse agli Enti Locali;
b) sugli atti di programmazione generale e settoriale;
c) sulle direttive regionali concernenti le funzioni delegate agli Enti Locali.
Può venire consultata su ogni altro argomento per il quale il Presidente della Giunta o del Consiglio ritengano utile acquisirne il parere.
5. La Conferenza presenta annualmente al Consiglio regionale un rapporto sulla situazione del sistema regionale delle autonomie.

Art. 26 - La Commissione di garanzia statutaria.
1. Viene istituita con legge da emanarsi entro un anno dell'entrata in vigore del presente Statuto, la Commissione di garanzia statutaria, con la funzione di:
a) assicurare il rispetto del diritto del consigliere regionale alle informazioni ed all'accesso ai documenti necessari per lo svolgimento del mandato e del cittadino, singolo o associato, alla partecipazione al procedimento amministrativo ed all'accesso ai documenti previsto dalla legge o dallo statuto degli Enti Locali Territoriali della Regione;
b) comporre i contrasti tra Regione ed Enti Locali operanti nel territorio della Regione.
2. La Commissione di garanzia statutaria è formata da un numero di componenti non inferiore a otto e non superiore a dodici, eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a un solo nome, per metà nel suo seno e per l'altra metà tra soggetti aventi i requisiti richiesti per l'elezione a componenti della Corte Costituzionale.
3. La legge regionale istitutiva, nel regolare la funzione di cui alla lettera a) del precedente primo comma dovrà assicurare il rispetto dei seguenti principi:
- l'avente titolo alla partecipazione, che ritenga violato il suo diritto in qualsivoglia procedimento amministrativo, può avanzare istanza di verifica della regolarità del procedimento alla Commissione;
- il Presidente della Commissione dispone la trasmissione dell'istanza di verifica all'Autorità emanante l'atto finale del procedimento, assegnando termine perentorio per la produzione del fascicolo del procedimento e di eventuali deduzioni che dovranno essere inoltrate simultaneamente all'istante ed al Presidente della Commissione;
- dopo tre pronunce di accertamento della violazione del diritto del consigliere regionale alle informazioni e/o alle copia, ovvero della regolarità del procedimento per quanto attiene alla partecipazione al procedimento del cittadino, singolo o associato, il Presidente della Commissione trasmette al Presidente del Consiglio regionale la copia delle decisioni;
- il Presidente del Consiglio iscrive d'ufficio all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio regionale successiva alla segnalazione la mozione di censura dell'Assessore competente, che viene discussa nella stessa seduta o in quella immediatamente successiva;
- nel caso che nel comportamento provvedimentale di un Ente Locale della Regione siano accertate tre violazioni del diritto del cittadino alla partecipazione regolato dalla legge o dallo statuto dell'Ente, il Presidente della Commissione ne fa rapporto ai Presidenti del Consiglio e della Giunta regionale, per l'immediata revoca di tutte le deleghe e di tutti i finanziamenti di opere e di servizi effettuati dalla Regione in favore dell'Ente stesso;
- le ulteriori modalità di esercizio di tali funzioni saranno disciplinate da Regolamento, che dovrà essere emanato entro tre mesi dall'entrata vigore della legge regionale.
4. La legge regionale istitutiva, nel regolare la funzione di cui alla lettera a) del precedente primo comma dovrà assicurare il rispetto dei seguenti principi:
- gli enti pubblici e le associazioni legalmente costituite, che ritengono di essere lesi da un atto della Regione, possono chiedere l'intervento come compositore della speciale Commissione di garanzia, con ricorso da depositare entro quaranta giorni dalla pubblicazione dell'atto regionale nel BUR;
- la Commissione convoca il legale rappresentante dell'Ente o dell'Associazione istante e l'Assessore regionale competente per tentare la composizione del contrasto, anche assegnando termine per memorie e produzioni. In ogni caso sulle risultanze degli accertamenti pronuncia parere;
- la determinazione sull'istanza dev'essere comunicata entro giorni novanta; decorso tale termine l'istanza si intende rigettata e l'istante potrà proporre i ricorsi sia amministrativi che giurisdizionali previsti dalla legge.

Art. 27 – La conferenza della solidarietà e del volontariato.
1. Il Parlamento della solidarietà è l'organo che esercita la funzione dell'assistenza sociale. Esso è composto secondo le modalità stabilite dalla legge regionale.
2. Organi del Parlamento della solidarietà sono il Presidente e il Consiglio di amministrazione composto da quattro membri, eletti dall'assemblea dei delegati nel suo seno.
3. La legge regionale
a) fissa il numero dei componenti, non inferiore a quindici e non superiore a venticinque, e i criteri della loro elezione, che deve aver luogo ad opera delle associazioni di promozione sociale iscritte nell'elenco previsto dalla legge regionale attuativa della legge quadro n. 383/2000;
b) regola le modalità dell'elezione degli organi del Parlamento e dell'assegnazione dei fondi stanziato dal bilancio della Regione per l'esercizio della funzione;
c) prevede la forme di erogazione dei contributi e del controllo del loro impiego e corretta utilizzazione.

SEZIONE III - La partecipazione consigliare: le Commissioni

Art. 28 - Istituzione e compiti.
1. Il Consiglio regionale nomina al suo interno le Commissioni consiliari previste dalla legge regionale, corrispondenti, per denominazione e ambito di materia assegnata, agli Assessorati previsti per la Giunta regionale.
2. Il Regolamento disciplina la costituzione ed il funzionamento delle Commissioni, prevedendo un Ufficio di Presidenza formato dal Presidente e da due Vicepresidenti; uno dei tre deve rappresentare la minoranza consigliare.
3. Le Commissioni partecipano all'esercizio della funzione legislativa ed esercitano le funzioni amministrative previste dallo Statuto.

Art. 29 - La funzione legislativa.
1. Le Commissioni consiliari approvano con la maggioranza assoluta dei componenti, in vista della discussione del Consiglio, i disegni di legge regionale; del loro esame viene redatta la relazione trasmessa dal Presidente al Consiglio col disegno di legge.
2. Le Commissioni consiliari ammettono alla discussione del disegno di legge non proveniente dalla Giunta regionale il primo firmatario della proposta, con le modalità stabilite dal Regolamento.
3. Al fine di garantire la più ampia partecipazione popolare alla elaborazione dei disegni di legge e alla formazione dei piani attuativi, le Commissioni possono procedere alla consultazione diretta di Enti Locali, di cittadini singoli o associati, di organizzazioni sindacali, sociali, economiche e professionali. Possono sentire la CREL e la Conferenza delle autonomie nel corso dell'esame di disegni di legge sui quali tali organi siano stati sentiti dalla Giunta.
4. Il Regolamento stabilisce adeguate forme di pubblicità dell'ordine del giorno e dei lavori delle Commissioni.
5. Nell'ambito delle materie di loro competenza, le Commissioni hanno facoltà di ordinare l'esibizione di atti e documenti e di convocare, previa comunicazione alla Giunta, i dirigenti dei Dipartimenti e gli Amministratori o, previo avviso di questi ultimi, i dirigenti di Aziende e Agenzie regionali: i convocati sono tenuti a fornire alle Commissioni i dati e le informazioni richiesti, e comunque relativi all'esercizio delle loro funzioni. Alle richieste delle Commissioni non può essere opposto il segreto d'ufficio.
6. Nei casi previsti dalle leggi o dal Regolamento, i componenti delle Commissioni sono tenuti al segreto sulle informazioni di cui siano venuti a conoscenza a motivo del loro ufficio.

Art. 30 - La funzione amministrativa.
1. Il Presidente della Commissione consiliare partecipa ai lavori della Commissione di Assessorato di riferimento, ove costituita, per la formazione dei piani attuativi previsti dalle leggi di programma.
2. Il Presidente della Commissione consigliare può chiedere che il piano attuativo sia approntato come piano di settore, previa indizione della conferenza di servizio. Ove la richiesta non venga accolta, ovvero nel caso che in seno alla conferenza di servizio lo richiedano due Presidenti delle Commissione Consiliari che vi partecipano, il piano attuativo o di settore viene approvato dal Consiglio regionale.
3. Nel caso che entro il termine stabilito dalla legge regionale di programma non siano stati approvati i piani attuativi o di settore previsti, il Presidente della Commissione ne riferisce al Presidente del Consiglio regionale, il quale iscrive d'ufficio all'ordine del giorno della prima seduta consigliare l'argomento della proroga del termine stabilito dalla legge o la modifica della legge alla luce delle necessità emerse in sede di elaborazione del piano attuativo.

Art. 31 - La funzione deliberante.
1. Il Consiglio con delibera assunta a maggioranza semplice e quando non vi sia l'opposizione di almeno tre consiglieri, può attribuire ad una o più Commissioni individuate secondo la relativa competente (designandone nel secondo caso il presidente), l'approvazione in sede deliberante di una proposta di legge o di regolamento.
2. Il Presidente della Commissione, almeno dieci giorni prima, deve comunicare a tutti i consiglieri la data stabilita per l'inizio dell'esame del provvedimento, in modo da consentire l'esercizio del diritto di proposta. Il testo approvato dalla Commissione è votato dal Consiglio solo nel suo complesso.
3. La Commissione rimette l'esame del disegno di legge o di regolamento al Consiglio su richiesta di un terzo dei suoi componenti.
4. Sono esclusi dalla possibilità di assegnazione in sede deliberante i disegni di legge per i quali sia obbligatorio il parere della CREL o della Conferenza delle autonomie.

Art. 32 - La funzione di inchiesta e di indagine.
1. Il Consiglio regionale può disporre inchieste su materie, fatti o situazioni di pubblico interesse, mediante la costituzione di speciali Commissioni.
2. La Commissione viene istituita con legge, che ne fissa i compiti e le materie, la composizione in relazione alla consistenza numerica dei Gruppi, e le modalità di funzionamento.
3. Gli amministratori e i dipendenti della Regione e degli enti, Aziende e Agenzie regionali hanno l'obbligo di rispondere alle richieste della Commissione e di esibire tutti gli atti e i documenti di cui siano in possesso per ragioni d'ufficio, anche in esenzione del segreto d'ufficio.
4. Il Consiglio istituisce anche Commissioni temporanee per lo studio di specifici problemi con i poteri di cui al presente articolo.

SEZIONE IV - La partecipazione popolare: referendum e proposta

Art. 33 - Il referendum abrogativo.
1. Il referendum per l'abrogazione totale o parziale di una legge o di un regolamento o di un atto amministrativo di interesse generale è indetto dal Presidente della Giunta regionale, quando lo richiedano almeno ventimila elettori, o tre Consigli provinciali, o tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un quinto della popolazione del Veneto.
2. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione e i veneti residenti all'estero.
3. La proposta soggetta a referendum è approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto ed è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
4. Non è ammesso il referendum per l'abrogazione dello Statuto, del Regolamento del Consiglio, delle leggi di bilancio e tributarie e dei relativi provvedimenti di attuazione, delle norme regolamentari meramente esecutive di leggi dello Stato o della Regione o di norme comunitarie. Sono altresì inammissibili le richieste di referendum aventi oggetti non omogenei.
5. La Corte d'Appello di Venezia esprime il giudizio sulla ricevibilità e sull'ammissibilità delle richieste, nelle forme previste dalla legge.
6. La legge regionale stabilisce le altre modalità di attuazione del referendum abrogativo.

Art. 34 - Il referendum consultivo.
1. Il Consiglio può disporre l'indizione di referendum consultivi delle popolazioni interessate su tutte le iniziative di competenza della Regione.
2. Sono sottoposti a referendum consultivo delle popolazioni interessate, i progetti di legge concernenti l'istituzione di nuovi Comuni o la modifica delle circoscrizioni e denominazioni comunali, dei quali il Consiglio abbia deliberato la presa in considerazione.
3. La legge regionale stabilisce le modalità di attuazione del referendum consultivo.

Art. 35 - La proposta legislativa.
1. L'iniziativa legislativa popolare si esercita mediante la proposta di un progetto redatto in articoli, sottoscritta da almeno cinquemila elettori.
2. Nel caso dell'istituzione di nuovi Comuni o di modifica delle loro circoscrizioni e denominazioni, l'iniziativa popolare spetta agli elettori interessati, in numero non inferiore al dieci per cento del corpo elettorale chiamato a pronunciarsi attraverso un referendum consultivo.
3. I progetti di legge, per i quali non sia stata adottata alcuna deliberazione entro sei mesi dalla presentazione, sono iscritti all'ordine del giorno del Consiglio ed esaminati nella prima seduta con precedenza su ogni altro argomento.
4. I progetti di iniziativa popolare non decadono con la fine della legislatura.

TITOLO IV - Le funzioni

CAPO I - La funzione legislativa

Art. 36 - L'iniziativa propositiva.
1. L'iniziativa delle leggi e dei regolamenti regionali spetta alla Giunta, a ogni Consigliere, a ogni Consiglio provinciale, a ogni Consiglio di Comune capoluogo di Provincia, ai Consigli comunali in numero non inferiore a cinque.
2. I progetti di legge sono redatti in articoli; qualora comportino nuove o maggiori spese o minori entrate, devono indicarne l'entità e la reperibilità dei mezzi di copertura.
3. La legge regionale e il Regolamento disciplinano le modalità di esercizio del potere di iniziativa legislativa e regolamentare.
4. I soggetti legittimati a presentare proposte di legge o di regolamento possono richiedere l'assistenza dell'Ufficio Legislativo regionale.

Art. 37 - Esame e approvazione dei disegni di legge.
1. I progetti di legge o di regolamento sono assegnati dal Presidente del Consiglio alla Commissione consigliare competente e dalla stessa, dopo l'esame, rimessi al Presidente del Consiglio con la relazione illustrativa. Per la presentazione del disegno di legge al Consiglio, l'Ufficio di Presidenza può designare un consigliere con funzione di relatore. Il Consiglio approva il disegno di legge articolo per articolo e con votazione finale, a norma del Regolamento, salvo quanto previsto all'articolo 28.
2. Qualora la Commissione consigliare ravvisi in un disegno di legge al suo esame contenuto di atto amministrativo o di piano attuativo o di settore, a maggioranza semplice dei votanti ne delibera il passaggio all'esame del Consiglio, che la esamina nella prima seduta. Ove il Consiglio regionale deliberi a maggioranza semplice la devoluzione del disegno alla Giunta, questa è tenuta ad adottare i provvedimenti ritenuti opportuni entro tre mesi, riferendone al Presidente del Consiglio.
3. In sede di discussione degli emendamenti, il Presidente del Consiglio, il Presidente della Commissione consigliare competente, il Consigliere Relatore possono riunirne due o più, aventi il medesimo oggetto o concernenti lo stesso articolo, per svolgere un'unica discussione.
4. La Giunta e ogni Consigliere possono chiedere l'esame con procedura d'urgenza di ogni progetto di legge o di regolamento; sull'istanza il Consiglio decide con separata votazione.
5. Per la modifica di leggi di approvazione di programmi proposti dalla Giunta regionale viene richiesta la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

Art. 38 - Promulgazione delle leggi e dei regolamenti.
1. Le leggi e i regolamenti sono promulgati dal Presidente della Giunta entro dieci giorni dall'approvazione. Al testo normativo segue la formula: "La presente legge (o regolamento) sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione".

Art. 39 - Pubblicazioni ed entrata in vigore.
1. Le leggi sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione entro cinque giorni dalla promulgazione ed entrano in vigore nel quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo diverso termine stabilito dalle leggi stesse.
2. La legge prevede termini più brevi per l'entrata in vigore delle sue disposizioni, qualora il Consiglio ne abbia dichiarato l'urgenza.
3. La deliberazione della procedura d'urgenza per l'esame e l'approvazione della legge ai sensi dell'articolo 35.4 comporta la dichiarazione d'urgenza della legge ai fini di cui al comma precedente.

CAPO II - La funzione amministrativa

Art. 40 - I principi.
1. La Regione, al fine della trasparenza, del buon andamento e della imparzialità della sua attività, disciplina il procedimento di formazione degli atti amministrativi, uniformandosi ai seguenti principi:
a) il diritto di accesso ai documenti amministrativi deve essere riconosciuto a chiunque - singolo o associato - vi abbia interesse;
b) quando, nel procedimento formativo di un atto, concorrano competenze di diverse Amministrazioni, quella titolare dell'interesse prevalente procede alla convocazione della conferenza di servizio o alla proposta di accordi di programma;
c) deve essere promossa la consultazione dei gruppi sociali nei provvedimenti a carattere generale e garantito il contraddittorio dei soggetti comunque interessati al procedimento;
d) deve essere assicurato il raccordo dell'azione della Regione con le norme della Comunità Europea.
2. La legge regionale regola il procedimento amministrativo prevedendo:
a) l'emanazione degli atti entro termini finali prestabiliti e secondo criteri di economicità, efficacia e pubblicità;
b) la designazione e la conoscenza del responsabile di ogni procedimento;
c) la notifica agli interessati dell'inizio di ogni procedimento, o, quando questa risulti troppo gravosa, altra adeguata forma di pubblicità del detto inizio;
d) la possibilità dell'amministrazione procedente di concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi e nel perseguimento dell'interesse pubblico, accordi con gli interessati per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, ovvero l'accordo sostitutivo del provvedimento finale, e di regolare il rapporto nascente;
e) l'obbligo di motivazione di tutti gli atti di contenuto negativo o limitativo di interessi o aspettative;
f) la qualificazione del silenzio o come accoglimento dell'istanza, o come esclusione dal procedimento dell'apporto non attuato e i provvedimenti conseguenti a carico dei funzionari omettenti;
g) la tutela dell'affidamento indotto nei terzi dall'attività amministrativa.
3. L'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa regionale è assicurata anche attraverso l'azione del Difensore Civico.

Art. 41 - Funzione di indirizzo e di coordinamento.
1. La Giunta regionale assicura, attraverso gli Assessorati competenti, la realizzazione dei programmi e dei piani, con:
a) l'approntamento dei piani attuativi delle legge di programma e dei piani di settore per materie che interessano più assessorati;
b) l'emanazione di norme di indirizzo per la loro attuazione;
c) l'approntamento di strumenti di coordinamento dell'azione degli enti cointeressati;
d) la promozione di accordi di programma o conferenze di servizio;
e) gli opportuni interventi correttivi di eventuali inadempienze od attuazioni non consone, necessari per assicurarne l'eliminazione;
f) l'avocazione di singole azioni e con l'attuazione diretta del programma o del piano, in caso di persistente inadempimento da parte dell'Ente istituzionalmente competente. Gli interventi di cui alle lettere e) ed f) devono essere preceduti dalla contestazione delle inadempienze e dall'invito alla loro giustificazione.
2. La Giunta è responsabile dell'osservanza, da parte degli uffici, enti, Aziende e Agenzie regionali, del rispetto delle norme sulla partecipazione e sull'accesso ai documenti.
3. La Giunta è direttamente responsabile dell'attuazione, da parte delle Aziende e delle Agenzie regionali, delle leggi regionali di programma. Nell'ambito della funzione di indirizzo e di coordinamento è responsabile dell'attuazione, da parte degli Enti Locali, dell'attuazione delle dette leggi.

Art. 42 - L'organizzazione burocratica.
1. L'organizzazione amministrativa della Regione è regolata dalla legge regionale, la quale deve ispirarsi ai seguenti criteri:
- ogni Assessorato è retto da una Segreteria Generale e suddiviso in Dipartimenti;
- il Segretario Generale è responsabile del coordinamento dell'attività dei Dipartimenti;
- il Direttore del Dipartimento è direttamente responsabile dell'attuazione dei programmi regionali approvati per legge e dei piani di settore, dei quali cura l'approntamento in collaborazione con la competente Commissione consigliare;
- il Direttore di Dipartimento coordina e controlla l'operato degli uffici, presiede le conferenze di servizio con gli enti competenti all'attuazione dei piani, riferisce all'Assessore di eventuali inattuazioni o distorsioni attuative degli stessi e propone gli interventi correttivi o di supplenza o di avocazione di competenza dell'Assessorato.
2. Per le delibere di competenza della Giunta e delle Commissioni di Assessorato spetta al Segretario di Giunta e rispettivamente ai Segretari dell'Assessorato la responsabilità del parere di legittimità; al Dirigente del Servizio di Ragioneria la responsabilità del parere sulla legalità e regolarità delle procedure di imputazione della spesa e sull'accertamento della copertura finanziaria; al Dirigente del Dipartimento competente la responsabilità del parere sulla regolarità dell'istruttoria e sul corretto esercizio della discrezionalità tecnica.
3. Il Segretario Generale della Programmazione, anche su segnalazione dell'Assistente o del Segretario Regionale del Settore o area omogenea, può motivatamente sostituire il proprio parere a uno o più pareri fra quelli indicati, sostituendosi nelle corrispondenti responsabilità.
4. La Giunta e gli Assessori possono motivatamente andare di avviso diverso da quello espresso nei pareri tecnici.

Art. 43 - Le competenze amministrative.
1. La legge regionale di organizzazione degli Assessorati prevede che spettano:
- ai Dirigenti degli Assessorati l'emanazione dei provvedimenti attuativi dei piani di settore, con riparto delle mansioni tra i vari livelli e con possibilità di ricorso gerarchico in caso di competenze assegnate ad organi non apicali in seno all'Assessorato; nonché l'amministrazione del personale assegnato all'Assessorato;
- all'Assessore l'attività di coordinamento degli uffici per l'attuazione dei piani di settore e di raccordo dell'attività attuativa con gli altri Assessorati;
- alla Giunta regionale nella sua collegialità le funzioni di coordinamento dell'attività degli Assessorati, l'assunzione dei provvedimenti avocati dal Presidente, il controllo dell'attuazione delle legge programma e/o l'aggiornamento-adattamento dei piani di settore.

Art. 44 - L'organizzazione del personale.
1. La legge regionale organizza il personale dipendente della Regione stabilendo i principi di organizzazione del lavoro e la disciplina dello stato giuridico ed economico, nonché l'esercizio delle libertà sindacali.
2. Il personale della Regione è inserito in un unico ruolo e si distingue esclusivamente per qualifiche, corrispondenti alle attribuzioni e responsabilità ricoperte, ed è assunto mediante concorso, salvi i casi stabiliti dalla legge.
3. A parità o equivalenza di mansioni corrisponde uguale trattamento economico.
4. Il personale degli enti e aziende istituiti dalla Regione è equiparato al personale regionale, salve diverse disposizioni delle leggi istitutive.
5. La legge regionale disciplina modalità e tempi del distacco, assegnazione, comando e/o trasferimento del personale regionale agli Enti Locali o delegati, ai quali siano trasferite le funzione precedentemente esercitate dalla Regione.

CAPO III - La gestione finanziaria

Art. 45 - L'autonomia tributaria.
1. La legge istitutiva di tributi regionali fissa il criterio di riparto tra le Province e i Comuni; può prevedere speciali forme di concorso delle Province e dei Comuni all'imposizione tributaria nel rispetto dell'articolo 23 della Costituzione.
2. I disegni di legge istitutivi di nuovi tributi o modificativi di quelli esistenti proposti dalla Giunta regionale devono essere accompagnati dal parere del CREL e della Consulta delle Autonomie. Quelli d'iniziativa diversa sono trasmessi dal Presidente del Consiglio regionale all'Assessore al Bilancio, al CREL a alla Consulta delle Autonomie prima del passaggio all'esame delle Commissioni.

Art. 46 - Il bilancio.
1. L'attività economico-finanziaria della Regione è regolata bilancio pluriennale, che la Regione approva con legge ogni tre anni e aggiorna ogni anno in relazione al Programma Regionale di Sviluppo; per ciascun anno la Regione approva con legge il bilancio di previsione annuale.
2. Il Presidente della Giunta presenta al Consiglio il progetto di bilancio accompagnato da una relazione previsionale e programmatica, che indica i criteri adottati nelle previsioni di bilancio e i progetti o i programmi cui si riferiscono le previsioni. Col disegno di legge di bilancio non possono essere previste e/o introdotte modifiche delle leggi regionali vigenti.
3. Il bilancio di previsione annuale è redatto in termini di competenza e di cassa, ed evidenzia, per ciascun servizio, piano o progetto, le spese occorrenti e gli impegni da assumere per realizzare gli obiettivi della programmazione.
4. La legge di bilancio può destinare risorse aggiuntive ed prevedere interventi speciali a favore di Comuni e Province, per il perseguimento della finalità previste dall'articolo 119 della Costituzione.
5. La legge disciplina l'ordinamento contabile della Regione in armonia con i principi fondamentali dell'ordinamento e prevede forme di controllo economico interno della gestione anche per la redazione della relazione, di cui all'articolo 47.
6. Per la riscossione delle entrate e per il pagamento delle spese di sua competenza, la Regione si avvale del servizio di tesoreria.

Art. 47 - L'esercizio finanziario.
1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Il bilancio di previsione è presentato entro il 30 settembre dell'anno precedente ed è approvato con legge regionale entro il 30 novembre.
2. L'esercizio provvisorio del bilancio può essere concesso con apposita legge, in via eccezionale, per periodi complessivamente non superiore a quattro mesi.

Art. 48 - Il rendiconto.
1. Il rendiconto della Regione, comprensivo del bilancio e del conto di patrimonio, è accompagnato da una relazione della Giunta, che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti.
2. Esso è presentato dal Presidente della Giunta al Consiglio entro il 30 aprile dell'anno successivo e assegnato alla Commissione consiliare competente che ne effettua il controllo.
3. La Commissione presenta, entro trenta giorni, una relazione al Consiglio per l'approvazione; il Consiglio approva il rendiconto con legge entro il 30 giugno.
4. Il rendiconto generale della Regione, comprensivo anche del conto degli enti, Aziende e Agenzie dipendenti dalla Regione, è presentato dal Presidente della Giunta al Consiglio regionale entro il 30 giugno dell'anno successivo e assegnato alla Commissione consiliare competente che ne effettua il controllo.
5. La Commissione presenta, entro novanta giorni, una relazione al Consiglio per l'approvazione; il Consiglio approva il rendiconto generale con legge entro il 21 dicembre.

TITOLO V - L'organizzazione territoriale

Art. 49 - Le Province.
1. La Provincia è l'ente territoriale intermedio tra Regione e Comuni. In tale ruolo, oltre che esercitare le funzioni attribuite dalle leggi statali e in attesa del riordino organico dell'assetto territoriale della Regione, le Province:
a) concorrono con la Regione nell'elaborazione dei programmi e dei piani di settore attraverso la consultazione simultanea dei Presidente per gli interventi di livello sovraprovinciale; mediante voto consultivo del Consiglio per gli interventi i cui effetti sono destinati ad esaurirsi entro l'ambito territoriale della Provincia;
b) sono le normali destinatarie della delega dell'attuazione dei programmi regionali, nell'ambito del rispettivo territorio;
c) assicurano l'esercizio unitario delle funzioni che interessano ambiti territoriali eccedenti la circoscrizione del singolo Comune, promuovendo le opportune intese tra i Comuni interessati, o sostituendosi ad essi nel caso di mancato loro intervento nel termine assegnato con delibera della Giunta provinciale.
2. La Regione provvede entro due anni dall'entrata in vigore del presente Statuto al riordino territoriale delle attuali sette province, secondo criteri di omogeneità socio-economica e culturale e di capacità contributiva in relazione all'esercizio delle funzioni connesse, nel rispetto del principio posto dal quarto comma dell'articolo 44.
3. Il procedimento di riordino delle circoscrizioni provinciali non richiede il referendum previsto dall'articolo 133 della Costituzione.
4. La Regione attribuisce alla Provincia funzione di coordinamento dell'attuazione, da parte dei Comuni e degli enti interessati, delle leggi regionali programmatorie. In tale funzione essa dovrà promuovere accordi di programma con i Comuni e gli altri soggetti pubblici interessati alla singola funzione, indicendo le conferenze per l'adattamento dei programmi legislativi alle esigenze territoriali locali.
5. La Provincia individua nelle leggi programma e nei piani di settore gli interventi direttamente interessanti il suo territorio e provvede al coordinamento delle modifiche della strumentazione in atto, propria e dei Comuni ed enti operanti entro il rispettivo territorio, nonché al coordinamento delle attività della loro realizzazione nei tempi stabiliti dalla legge regionale.

[Proposta di revisione dello Statuto regionale del Veneto, presentata dai consiglieri regionali Piccolo, Bozzolin, Braghetto e Silvestrin - 5 novembre 2001]




Torna agli articoli sullo Statuto del Veneto

Home Page