DICHIARAZIONE DEI PRESIDENTI DEI PARLAMENTI REGIONALI E DELLE PROVINCE AUTONOME SULL'AVVENIRE DELL'EUROPA E SULLA CONVENZIONE EUROPEA
Reggio Calabria, 15 luglio 2002


Il 15 luglio 2002 è stata approvata, all'unanimità, dai Presidenti dei Parlamenti regionali e delle Province autonome, la presente Dichiarazione sulle Regioni e l'Europa. L'incontro si è svolto a Reggio Calabria. Si riporta il testo integrale della Dichiarazione.

* * *

I Presidenti dei Parlamenti regionali e delle Province autonome,

Richiamata la Dichiarazione di Madeira, adottata all’unanimità dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali europee il 30 ottobre 2001, nella quale si propone:
a) di riconoscere con Statuto speciale nei Trattati le Re gioni con competenze legislative;
b) di rafforzare il parlamentarismo in Europa, e di coinvolgere i Parlamenti regionali nella cooperazione tra Parlamento europeo e Parlamenti nazionali ;
c) di provvedere ad una chiara distinzione delle competenze legislative attribuite ai livelli europeo, nazionale e regionale;
d) di attribuire un diritto di ricorso delle Regioni con competenze legislative alla Corte di giustizia in caso di violazione dei campi di competenza;
e) di rafforzare il Comitato delle Regioni, con rango di istituzione, con una organizzazione meglio adattata alla diversità delle istituzioni regionali e locali in Europa e con capacità di ricorso alla Corte di giustizia;
f) di integrare nei Trattati della Carta dei diritti fondamentali già approvata a Nizza;

Posizione del Consiglio europeo

Vista la Dichiarazione sul futuro dell’Unione europea adottata dal Consiglio europeo di Laeken il 15 dicembre 2001, condividendone lo spirito sull’opportunità di rafforzare il sistema di partecipazione e di decisone democratica in tutta l’Unione europea anche per il ruolo che l’Unione si prepara a svolgere nel cotesto mondiale;

Considerato che la Dichiarazione di Laeken fa esplicito riferimento alle competenze legislative ed esecutive regionali quando pone alla Convenzione europea il quesito se occorra … “demandare in modo più marcato l’ordinaria amministrazione e l’esecuzione della politica dell’Unione agli Stati membri e, ove la loro costituzione lo preveda alle Regioni”, e … “se non occorre dar loro [alle Regioni] garanzie che le loro competenze non saranno intaccate” anche per "assicurare che un riassetto di competenze non si traduca in un ampliamento strisciante delle competenze dell’Unione, oppure in un’interferenza in settori di competenza esclusiva degli Stati membri e, laddove previsto, delle Regioni” ;

Considerando che la Dichiarazione di Laeken, nel convocare la Convenzione europea ha stabilito come criteri di composizione della Convenzione di assicurare un peso doppio al livello parlamentare rispetto a quello governativo per ogni Paese membro, e che tale principio, in sede di nomina, non è stato applicato al livello degli osservatori di nomina del Comitato delle Regioni;

Costatato quindi che i Parlamenti regionali non sono esplicitamente rappresentati alla Convenzione europea, pur detenendo essi quelle competenze legislative infrastatali evocate dalla Dichiarazione di Laeken;

Posizione del Parlamento europeo

Visto il Rapporto sul ruolo dei Parlamenti nazionali, gli emendamenti presentati e in particolare quelli volti ad assicurare l’allargamento della Conferenza degli organi specializzati in affari comunitari (COSAC) ai Parlamenti regionali e costatato il rinvio dell’esame della questione ad una successiva Relazione sul ruolo delle Regioni con competenze legislative e dei relativi Parlamenti regionali;

Visto il Rapporto sulla ripartizione delle competenze approvato dal Parlamento europeo il 16 maggio 2002, con particolare riguardo:

a) alla proposta di ripartire le competenze comunitarie in proprie, condivise e complementari e di applicarvi i principi di proporzionalità sussidiarietà;
b) alla mancata definizione del ruolo delle Regioni con competenze legislative e al successivo rimando ad una nuova Relazione speciale;
c) al rimando alla legislazione nazionale, per quanto riguarda la migliore partecipazione delle istanze decisionali al processo decisionale e legislativo comunitario, e dunque, per l’Italia ai DDL di attuazione dell’art 117 della Costituzione e, di partecipazione delle Regioni al processo decisionale comunitario;

Rallegrandosi per la decisione del Parlamento europeo adottata la stessa Relazione sulla ripartizione delle competenze del 16 maggio 2002 di modificare il proprio Regolamento per consentire ad una rappresentanza di Parlamenti regionali aventi capacità legislativa di partecipare regolarmente ai lavori della Commissione competente in materia di affari regionali;

Considerando che il prossimo Rapporto sulle Regioni con competenze legislative avrà un ruolo importante nel dibattito anche in seno alla Convenzione circa le questioni evocate dalla dichiarazione di Laeken sulla partecipazione al processo decisionale comunitario e sul ruolo delle competenze legislative ed esecutive infra-statali;

Posizione della Commissione europea

Visto il Libro bianco sulla Governance approvato dalla Commissione europea nel 2001 in particolare sulla necessità di estendere il sistema di partecipazione anche alle fasi preliminari di formazione delle decisioni e di legificazione e circa l’opportunità di dare una veste legale al partenariato anche con le Regioni e gli Enti locali;

Vista la Relazione al Consiglio dal titolo “Meglio legiferare” del 7 dicembre 2001 con cui la Commissione europea propone l’allargamento della consultazione, della collaborazione interistituzionale e il coinvolgimento dei diversi livello legislativi ed esecutivi nella formazione delle decisioni e della legislazione comunitaria anche a Trattati invariati;

Posizione del Comitato delle Regioni

Vista la Risoluzione del Comitato delle Regioni approvata a 5 luglio 2002 con cui il Comitato procede per intanto a proporre un proprio rafforzamento istituzionale, un maggior ruolo delle regioni e collettività locali senza tuttavia ancora affrontare le questioni poste dalla Dichiarazione di Laeken circa il rispetto dell’organizzazione costituzionale interna di ciascuno Stato membro e circa la ripartizione delle competenze legislative a livello regionale;

Posizioni recenti di Parlamenti regionali europei

Vista la risoluzione dei Parlamenti regionali tedeschi, orientata essenzialmente ad individuare i metodi per la migliore delimitazione delle competenze dell’Unione e per ridurre la sottrazione e l’invasione in competenze in capo ai Laender, in particolare per le proposte:

Dal punto di vista procedurale e giuridico
a) di soppressione della clausola generale dell’art 308 del Trattato CE, che prevede un meccanismo che permette l’acquisizione progressiva di nuove competenze da parte della Comunità europea;
b) di introduzione della reciprocità del principio di lealtà di cui all’art. 10 del trattato CE;
c) di riduzione dell’impiego da parte del Consiglio europeo del cosiddetto coordinamento libero;
d) per la modifica e precisazione di articoli del trattato CE;

Dal punto di vista dell’organizzazione istituzionale
e) di istituzione di un organo di controllo parlamentare di garanzia dell’assetto delle competenze (Camera delle competenze) composto da membri del Parlamento europeo, dei Parlamenti nazionali, dei Parlamenti regionali (Tale proposta avrebbe effetti anche sulla COSAC, Conferenza degli organi specializzati in affari comunitari, di cui la Camera delle competenze costituirebbe un’evoluzione);
f) di dotate le regioni con competenze legislative del diritto di ricorso alla Corte di giustizia in caso di violazione delle ripartizione delle competenze;
g) di dotare il Comitato delle Regioni del diritto di ricorso alla Corte di giustizia in caso di violazione del diritto di consultazione o di “eccesso di potere” da parte dell’Unione;

vista la Risoluzione dei Parlamenti regionali austriaci, del 27 maggio 2002 con particolare riferimento a:
a) la constatazione della mancata formale rappresentanza dei Parlamenti regionali nella Convenzione europea, neppure nella delegazione nazionale parlamentare austriaca;
b) il mantenimento della centralità degli Stati membri nel governo dell’Unione pur procedendo ad una costituzionalizzazione dei Trattati;
c) la suddivisione delle competenze tra esclusive, condivise e complementari, e il controllo per mezzo di criteri di applicazione del principio di sussidiarietà;
d) la proposta di integrazione della Carta dei diritti fondamentali nei Trattati;
e) la proposta di introdurre il riconoscimento delle Regioni nell’art. 5, nonché il rispetto delle costituzioni nazionali, ivi comprese le competenze regionali;
f) la proposta di partecipazione attiva delle Regioni al processo legislativo, e di attribuzione alle Regioni del diritto di ricorso alla Corte di giustizia;
g) il rafforzamento del Comitato delle Regioni, con analogo diritto di ricorso alla Corte di Giustizia;

vista la Risoluzione del Parlamento scozzese, con particolare riferimento alle proposte rivolte:
- alla semplificazione dei Trattati;
- al riconoscimento di istituzioni apri al Parlamento scozzese come partner dell’Unione;
- a rafforzare il principio di sussidiarietà anche come diritto di ricorso delle regioni con competenza legislativa alla Corte di giustizia;
- ad una nova relazione su base legale con la Commissione europea come indicato dal Libro bianco sulla Governance;
- alla costituzione di una seconda camera parlamentare europea in cui partecipino non solo membri degli esecutivi nazionali e regionali ma anche membri dei legislativi nazionali e regionali;
- l’estensione della COSAC ai Parlamenti regionali, almeno con lo status di osservatori;
- una trasformazione del Consiglio in organo legislativo, dotato anche di una configurazione “Affari regionali”;
- all’integrazione della Carta dei diritti fondamentali nei Trattati;

Vista la Dichiarazione adottata dai Presidenti dei governi regionali europei nella riunione tenuta a Liegi il 15 novembre 2001, con la quale si propone una più importante coinvolgimento dei governi regionali nel processo decisionale comunitario, un più significativo ruolo del Comitato delleRegioni e un rappresentanza diretta delle Regioni con competenze legislative nella Convenzione europea;

Visti le risoluzioni e i documenti approvati dall’Assemblea delle Regioni d’Europa, dal Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa, dalla Conferenza delle Regioni periferiche e marittime, dall’Associazione delle regioni frontaliere d’Europa e dalle altre associazioni delle Regioni e delle collettività locali europee, unite nell’indicare nell’ampliamento della partecipazione dal basso alla formazione delle decisio ni europee la soluzione per rispondere al problema del deficit democratico;

Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti regionali italiani e Assemblee regionali

Richiamata la propria deliberazione di Torino del 21 marzo 2002, con la quale si chiede che le Assemblee legislative regionali e delle Province autonome siano rappresentate nella Conferenza degli organi specializzati in affari Comunitari (COSAC) e che in fase di attuazione della legge costituzionale 3/2001 di modifica del Titolo V della Costituzione sia prevista, per le materie di competenza regionale (ex art. 117 e Statuti speciali), la partecipazione delle stesse al Consiglio nelle sessioni deliberanti in merito;

Richiamata la propria Dichiarazione di Venezia proposta il 5 maggio e approvata dal Congresso delle Regioni il 5 giugno 2002, con particolare riferimento alla previsione di un riconoscimento delle Regioni e delle Province autonome come partner dell’Unione, di rafforzamento della cooperazione tra Parlamento europeo e Parlamenti nazionali e regionali nonché di sollecitazione ai Parlamenti regionali europei di formulare proposte e richieste alla Convenzione;

Richiamato il Programma di animazione del dibattito sulla Convenzione approvato dalla Conferenza dei Presidenti il 22 febbraio 2002, e il Programma dei Forum regionali approvato il 5 maggio a Venezia e le successive deliberazioni dei Consigli regionali o dei rispettivi uffici di presidenza;

Richiamati le Deliberazioni e gli Ordini del giorno dei Consigli regionali del Veneto (7 maggio 2002), dell’Abruzzo (7 maggio 2002), della Toscana (7 maggio 2002), della Basilicata (8 maggio 2002) e dell’Emilia Romagna (9 maggio 2002) nonché dalla II Commissione del Consiglio regionale della Sardegna (5 giugno 2002), che convergono nel proporre:

- un riconoscimento nei Trattati dell’Unione delle Regioni e delle Province autonome con competenze legislative;
- l’estensione ai Parlamenti regionali della cooperazione tra Parlamento europeo e Parlamenti nazionali;
- l’introduzione di un diritto di ricorso alla Corte di giustizia da parte delle Regioni e delle Province autonome con competenze legislative;
- un rafforzamento istituzionale del Comitato delle Regioni;

Attuale posizione della CALRE

Richiamati gli interventi pronunciati a nome della CALRE alla Convenzione europea il 25 giugno dal Presidente del Parlamento del Voralberg e al Comitato delle Regioni il 4 luglio dalla Presidente del Parlamento della Comunità francese del Belgio, che confermano le posizioni adottate a Madera dai Presidenti delle assemblee legislative regionali europee;

Constatando che le posizioni espresse dai Presidenti delle Assemblee legislative regionali a Madera costituiscono ancora la base di partenza per i Presidenti della Assemblee regionali e per le Regioni con competenze legislative, anche per la redazione della prossima dichiarazione di Bruxelles della CALRE, prevista per il 29 ottobre 2002;

Ricordato che della posizione espressa dai Parlamenti regionali italiani sarà tenuto conto nella redazione della proposta di dichiarazione della CALRE che sarà adottata a Bruxelles il 29 ottobre 2002

DICHIARANO

Delimitazione delle competenze

1) che il principio di sussidiarietà non sembra essere sufficiente a delimitare in modo chiaro le competenze e che pertanto debba risultare necessario:
a) da un lato procedere ad una chiara delimitazione delle competenze, tenendo conto di principi di flessibilità, sussidarietà, prossimità e proporzionalità, e individuando nel contempo quali sono le competenze esclusive, condivise e complementari, secondo la distinzione proposta dal Parlamento europeo il 16 maggio 2002;
b) che la norma comunitaria sia essenzialmente una norma di principi, lasciando la legislazione di dettaglio agli Stati membri, e dove le Costituzioni lo prevedono, alle Regioni e alle Province autonome con competenze legislative e in particolare ai rispettivi Parlamenti regionali;
c) che il controllo su tali competenze comunitarie, anche ex-ante, sia affidato ad una sede congiunta di livello parlamentare in cui partecipino delegazioni del Parlamento europeo, dei Parlamenti nazionali e, dove le Costituzioni nazionali prevedano competenze legislative in capo ai Parlamenti regionali e alle Province autonome, delegazioni dei Parlamenti regionali;
d) che sia assicurato il controllo ex-post anche su ricorso diretto alla Corte di Giustizia da parte di singoli Parlamenti regionali e delle Province autonome;
e) che la partecipazione dei Parlamenti regionali e delle Province autonome alla formazione delle leggi sia assicurata sin dalla concezione della norma e poi, con funzioni di controllo, sulla sua progressiva attuazione;
f) che ad integrazione e modifica dell’attuale sistema flessibile definito all’art.308 del Trattato CE sia individuato un meccanismo per cui l’Unione o sue istituzioni possano proporre nuove politiche comuni o collaborazioni orizzontali, sotto il controllo e con la collaborazione della sede di cui al punto1.c in cui siano presenti i tre livelli parlamentari legislativi, europeo, nazionale e, dove previsto, regionale;
g) che le norme in materia di concorrenza e di aiuti di stato siano applicate senza discriminazione tra Stati e Regioni, tenuto conto:
- del processo di allargamento, per cui nuovi Stati - di dimensione minore di alcune delle Regioni dell’Unione - potranno avere maggiori margini di azione in materia di aiuti per l’attuazione delle linee di politica economica nazionale;
- della necessità di rafforzare le procedure atte a garantire tempi certi e celeri alle procedure di verifica di compatibilità alle regole di concorrenza;
h) che il finanziamento, da parte dell’Unione europea, di attività di competenza regionale non possa comunque determinare una modifica della delimitazione di competenze regionali e che comunque sia attuato nel quadro di un partenariato chiaro e trasparente;

Consiglio

2) che la parte del processo legislativo comunitario assicurata dal Consiglio sia svolta in una composizione (Consiglio legislativo) in cui partecipino le istituzioni dei livelli centrali, regionali o locali a cui spettano le competenze legislative o regolamentari stabilite dalle Costituzioni degli Stati membri;

3) che tale composizione sia assicurata sulla base delle Costituzioni nazionali non già dai governi o dalle istituzioni centrali degli Stati membri ma da un’autorità sopranazionale, come ad esempio la stessa Commissione europea;

Parlamento europeo

4) che la modifica introdotta nel regolamento del Parlamento europeo circa l’allargamento della Commissione per gli affari regionali (RETT) a una delegazione di Presidenti di Parlamenti regionali sia integrata dall’introduzione di parere obbligatorio di detta Commissione in caso di coinvolgimento di competenze dei livelli legislativi regionali, così come definita nel Consiglio legislativo;

Commissione europea

5) che la consultazione pre- legislativa da parte della Commissione europea sia effettuata a tutti i livelli dell’Unione, compreso il livello governativo e legislativo parlamentare regionale, dove previsto dalla Costituzione dello Stato membro;

6) che nei Trattati sia attribuita veste legale al partenariato;

Comitato delle Regioni

7) di ritenere necessario che il Comitato delle Regioni modifichi la sua organizzazione interna in modo da rispondere alle singole questioni affidandole ai propri rappresentanti provenienti dalle corrispondenti istituzioni delle Regioni o Enti locali corrispondenti al tema da trattare, legislativo o regolamentare;

8) di considerare opportuno che il Comitato delle Regioni sia elevato al rango di istituzione, sia dotato di capacità di ricorso alla Corte di giustizia in caso di mancata consultazione e di sconfinamento delle altre istituzioni nell’ambito delle proprie prerogative;

9) di ritenere necessario che il sistema di nomina dei membri preveda, per ogni delegazione nazionale la cui Costituzione dello Stato membro preveda competenze legislative in capo alle Regioni, anche di Presidenti di Parlamenti regionali;

Corte di Giustizia

10) di ritenere necessario che il procedimento di nomina dei giudici della Corte di Giustizia sia assicurata secondo metodi volti a garantire anche la partecipazione delle Regioni e delle Province autonome con competenze legislative;

Carta dei diritti fondamentali

11) di ritenere necessario che la Carta dei diritti fondamentali adottata a Nizza sia integrata nei Trattati;

Missioni dell’Unione

12) che tra le missioni dell’Unione europea il perseguimento della coesione economico e sociale sia integrata anche dall’aspetto territoriale e sia tenuto conto della diversità geografica, sociale e strutturale dell’Unione europea e quindi degli spazi insulari, montani e periferici, anche nella prospettiva dell’allargamento, della stabilizzazione nell’adriatico orientale, del processo euromediterraneo;

13) che le missioni di politica estera che saranno affidate all’Unione tengano conto e siano svolte dove opportuno e utile secondo la pratica della cooperazione decentrata e del partenariato regionale e locale, in particolare nel Mediterraneo e nello spazio dell’est europeo.

Convenzione europea

14) che la constatazione dell’assenza nella Convenzione europea di Presidenti di Parlamenti regionali europei non contribuisce a facilitare il compito di comunicazione e consultazione reciproca tra Parlamenti regionali e Convenzione e invitano il Presidium ad rimediare a questa assenza di rappresentanza e di voce nel dibattito sull’avvenire dell’Europa in una sede istituzionale adeguata e consona al rango parlamentare;

15) la propria fiducia nella Convenzione che dovrà rispondere con coraggio e serietà alle domande poste dalla Dichiarazione di Laeken e che riguardano le competenze legislative regionali, il ruolo delle Regioni con competenze legislative e dei rispettivi Parlamenti;

Conferenza delle Assemblee Legislative Regionali Europee (CALRE)

16) che la Dichiarazione di Madera deve essere considerata come punto di partenza comune per la preparazione della nuova Dichiarazione di Bruxelles e di ritenere necessaria una posizione comune che sia rispettosa del ruolo dei Parlamenti regionali in Europa e nell’avvenire dell’Unione;

17) che la Conferenza delle Assemblee Legislative Regionali Europee (CALRE) deve procedere, sin dalle prossime settimane, ad un rafforzamento politico, tecnico e organizzativo congiunto, e alla creazione di un struttura permanente comune, che faciliti la presenza dei propri rappresentanti nel dibattito in corso, lo scambio delle informazioni tra i Presidenti, il lavoro di documentazione e analisi preliminare comune;

18) di ritenere necessario che la CALRE stabilisca avvii un dialogo formale e permanente con il Parlamento europeo, con il Comitato delle Regioni e con la Convenzione europea.

I Presidenti,
- propongono la presente Dichiarazione al dibattito dei Consigli regionali e delle Province autonome nonché dei Forum regionali sulla Convenzione europea,
- danno mandato al Coordinatore ad inviare la presente Dichiarazione:
al Presidente della Repubblica, ai Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati, al Ministro degli Affari Esteri e al Ministro per le Politiche comunitarie;
al Presidente e ai Vicepresidenti della Convenzione europea, al Presidente, al Vicepresidente incaricato delle relazioni con i Parlamenti regionali e al Presidente della Commissione affari costituzionali del Parlamento europeo, al Presidente e ai membri della Commissione affari costituzionali del Comitato delle Regioni, al Presidente della Commissione europea;
al Presidente di turno della Conferenza dei Presidenti delle Regioni dotate di capacità legislative, al Presidente di turno della CALRE e ai Presidenti delle Assemblee legislative regionali europee.



[Il testo è stato approvato il 15 luglio 2002 a Reggio Calabria nella riunione dei Presidenti dei Consigli regionali e delle Province autonome]



Torna agli articoli su Italia e dintorni

Home Page