STATUTI REGIONALI, ORDINAMENTO DELLO STATO, EUROPA DELLE REGIONI: LO SCENARIO EUROPEO E LE PROPOSTE DI FORZA ITALIA PER LA TOSCANA

di Lorenzo Zirri


Il 17 giugno 2002 si è svolto, presso la sede del Consiglio Regionale della Toscana, un seminario dedicato alla riforma degli Statuti regionali ed al confronto con altre realtà europee (Baviera e Catalogna), organizzato dal Gruppo di Forza Italia in Consiglio regionale. Si riporta il testo delle conclusioni del Presidente del Gruppo di Forza Italia Zirri.

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I problemi aperti dalla introduzione e dalle relazioni sull'ordinamento italiano, e su alcuni ordinamenti stranieri presentano una dimensione di orizzonte vasto, ove si possono formulare diverse soluzioni concrete, secondo la risposta politica che si vuol fare.

Per parte mia, nel tracciare le conclusioni dell'incontro, mi sforzerò di indicare le linee di quella che dovrebbe essere – a mio parere ed in particolare per la regione Toscana – la posizione della nostra forza politica sui problemi aperti; quali possano essere i risultati in concreto dipenderà poi dallo sviluppo del dibattito tra le diverse forze che concorrono, anche come maggioranza ed opposizione alla costruzione del nuovo ordinamento statuario della Regione.

Prima di passare le indicazioni sui vari temi di preminente interesse, sottolineo la necessità di prendere atto di alcuni dati istituzionali ben illustrati nelle relazioni precedenti, che condizionano ed orientano le scelte statuarie, e cioè:
- La incompletezza del disegno istituzionale che risulta posto alla base della prospettiva di riforma dello statuto delle Regioni;
- La necessità di definire – anche attraverso lo statuto regionale – un rapporto corretto e di leale collaborazione - e non meramente rivendicativo – con l'ordinamento statale;
- La necessità di definire in termini aderenti ai principi di sussidarietà ed adeguatezza, e non di centralismo regionale – i rapporti con gli enti territoriali.

Le relazioni svolte sugli ordinamenti decentrati di Baviera e Spagna, ci indicano che tali esempi sono ispirati da una logica parzialmente diversa da quella della riforma del titolo V della Costituzione, e che quindi se ne possono ricavare delle indicazioni costruttive, e soprattutto la indicazione della necessità di completare la riforma del nostro ordinamento delle autonomie, per costruirlo in modo armonico, cercando di coprire gli ampi spazi (speso incerti) lasciati aperti dal legislatore costituzionale. E' stato infatti approvato un testo, che fra l'altro, parla di legislazione concorrente tra Stato e Regioni, principio che , come ha detto il ministro La Loggia, non è federalista, anzi schiude l'ingresso ad un contenzioso senza fine che rischia di bloccare il lavoro delle assemblee legislative procurando dei danni soprattutto ai cittadini. E' dunque necessario che la copertura di tali spazi avvenga con intento di collaborazione ed integrazione delle strutture istituzionali, senza forzature regionalistiche né di centralismo regionale. Queste linee di sviluppo istituzionale devono trovare in primo luogo opportuna collocazione nello statuto.

Nell'approccio dell'elaborazione del nuovo statuto si possono dunque indicare le soluzioni che si ritengono politicamente preferibili, a prescindere dal problema tuttora aperto e concomitante della nuova legge elettorale.
Legge elettorale che dovrà garantire in primo luogo:
1. la governabilità
2. la rappresentanza
3. la partecipazione

Essa infatti non dovrà essere la scorciatoia normativa per risolvere problemi politici né lo strumento per consolidare il potere di chi ha la maggioranza e neppure per regolare i conti all'interno delle coalizioni. Certo è che dovremo garantire agli eletti piena legittimazione popolare e meccanismi di ricambio che rispettino l'autonomia delle istituzioni.

A) Altro aspetto fondamentale è quello sulla forma di governo e sul rapporto Consiglio/Giunta.
L'elezione diretta del Presidente della Regione e l'attribuzione al medesimo del potere esclusivo di nominare e revocare gli assessori, anche fuori del Consiglio, non sembra meritevole di essere proseguito senza lacune correzioni significative.
Tanto più che il sistema della sfiducia con autoscioglimento del Consiglio non appare di alcuna garanzia per lo svolgimento di un ruolo di effettività da parte del Consiglio.
Si esprime dunque preferenza per un sistema che consenta al Consiglio di esprimere alcune valutazioni vincolanti verso il Presidente, quali ad esempio:
un numero massimo di assessori esterni;
un parere sui singoli assessori proposti dal Presidente per la nomina;
la possibilità di una sfiducia individuale sugli assessori;
la eventualità di procedere ad una sfiducia costruttiva nei confronti del Presidente, con una maggioranza qualificata.

B) Sulla effettività del ruolo di indirizzo del Consiglio, e sulla partecipazione del Consiglio alle scelte fondamentali di governo regionale.
La distinzione del ruolo di indirizzo del Consiglio/Giunta modellata sullo schema di ripartizione della funzione legislazione/governo – amministrazione non esprime un adeguato ruolo del Consiglio, e della rappresentatività di questo.
La conservazione della forma di governo fondata sull'elezione diretta del presidente, rende meramente simbolico il ruolo di indirizzo del consiglio, che si fonda su atti politici, di cui viene a mancare qualsiasi possibile sanzione. E' quindi necessario dare un contenuto di rilevanza giuridica agli atti non legislativi del Consiglio, cui si dovrà riconoscere la competenza per atti di programmazione generale, e per alcuni atti di governo – amministrazione che assumono un valore prescrittivo di guida per la successiva attività di esecuzione da parte della giunta.
Particolare attenzione dovremmo porre anche sulla funzione di controllo del Consiglio che, non è mai stata esercitata, se non in forma discontinua ed episodica.
A questo proposito non possiamo semplicemente riesumare la funzione di controllo delle commissioni ordinarie vecchia di 30 anni e mai esercitata. Né come è evidente avrebbe carattere di novità la previsione di forme di sindacato ispettivo dei consiglieri quali le interrogazioni e le interpellanze. Si rende necessario peraltro un utilizzo migliore degli istituti regionali di programmazione, facoltà che anche oggi il consiglio può esercitare come condividiamo l'esigenza di coinvolgere una istituzione tipo CNEL nazionale, di supporto all'attività del consiglio. Del potenziamento della commissione di vigilanza, con personale adeguato, con la possibilità di accedere a strumenti conoscitivi ed elaborativi e strumenti idonei in modo da esercitare un controllo capillare sulle politiche della Giunta e come momento importante ed innovativo di verifica e di garanzia statutaria.
Tale ruolo deve estendersi anche alla organizzazione indiretta delle funzioni regionali, che vengono svolte attraverso agenzie, aziende etc. che operano esclusivamente o prevalentemente con mezzi economici forniti dalla Regione, e quindi a carico del bilancio e della fiscalità generale.
Riteniamo altresì di dover pensare ad un percorso diverso per la formazione degli atti che eviti doppioni e che restituisca alle commissioni un rapporto diretto con la società.
In un sistema istituzionale policentrico, cioè dove tutte le istituzioni sono sullo stesso piano, dobbiamo pensare anche ad un rapporto diretto del consiglio, nelle forme possibili, con la stessa comunità europea.

C) Sulle fonti normative, ed in particolare sulla potestà regolamentare.
La potestà regolamentare è destinata a svolgere un ruolo molto importante nel sistema delle fonti regionali, sia per la esecuzione di leggi statali di potestà concorrente, sia nell'area delle competenze esclusive/residuali della Regione, sia per l'esecuzione diretta delle norme europee. Per tale aspetto è necessario che la potestà regolamentare venga parzialmente riservata al Consiglio, per tutte quelle ipotesi che non abbiano formato oggetto di un previo intervento legislativo regionale.
Quindi la nostra opzione è per demandare alla Giunta la competenza per i regolamenti di esecuzione di leggi regionali, mentre dovranno essere riservati al Consiglio i regolamenti di esecuzione di leggi statali e di normative europee.
In parallelo deve essere garantito che le competenze primarie regionali siano esercitate attraverso atti legislativi.

D) Sull'organizzazione regionale, e sui rapporti della Regione con le autonomie locali e funzionali.
Lo Statuto dovrà formulare previsioni espresse su alcuni aspetti della organizzazione regionale, che negli ultimi tempi si sono sviluppati – anche in base a leggi dello Stato – come organizzazione indiretta. E' cioè necessario che l'esercizio delle funzioni amministrative non venga sottratto totalmente alla cognizione ed al controllo consiliare, attraverso la creazione di enti, agenzie ed aziende di secondo grado. In questo senso lo Statuto dovrà contenere norme che prevedano sia la competenza consiliare per gli atti di indirizzo e per il possibile controllo gestionale, sia la nomina, o quanto meno il parere del consiglio sulla nomina, degli amministratori e dei revisori con maggioranze qualificate.

Lorenzo Zirri
10 settembre 2002

[Il testo è stato presentato il 17 giugno 2002 in un seminario organizzato dal gruppo di Forza Italia nel Consiglio regionale della Toscana]



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