RIFLESSIONI SUI NUOVI STATUTI REGIONALI

di Ivo Butini


1. Mi piacerebbe veder cessare la retorica del federalismo e il vezzo, tra vanesio e servile, di chiamare governatori i Presidenti delle Giunte regionali.
La legge costituzionale n.1 (1999) continua ad usare la vecchia dizione “Presidente della Giunta Regionale”.
La legge costituzionale n.2 (2001) che introduce modifiche agli Statuti speciali delle Regioni Sicilia, Valle d'Aosta, Sardegna, Trentino – Alto Adige e Friuli – Venezia Giulia, sostituisce le diverse e precedenti dizioni con l'unica e nuova “Presidente della Regione”.
E tanto basti per tutti.

2. In materia elettorale personalmente mantengo le mie convinzioni proporzionalistiche.
Considero ipocrita l'ambiguità d'un sistema maggioritario che, sulle macerie dei Partiti, ha fortemente indebolito il rapporto eletto – elettore e creato una grande frammentazione di gruppi consiliari (e parlamentari) quali risultano dalle sigle di percettori di contributi e di servizi nelle varie istituzioni rappresentative.
Potrei riconsiderare le mie convinzioni quando fosse introdotto un sistema elettorale maggioritario non più bipolare ma bipartitico.

3. Ho letto espressioni forti di preoccupazione. A proposito della elezione a suffragio universale e diretto del Presidente della Giunta regionale si paventa il rischio di scivolamento nel bonapartismo e nel dispotismo illuminato. Sarà difficile sostenere l'elezione diretta del Presidente della Regione e negarsi ad una qualche forma di elezione diretta ai vertici dello Stato (o si dice della Repubblica?).
Ho letto che si paventa il rischio che le Regioni si accaparrino non solo poteri che sono trasferiti dallo Stato, ma anche quelli che pianino pianino stanno cercando di portare via ai Comuni e alle Province. Verrebbe così applicato il principio della devoluzione verso l'alto ?

4. La democrazia è una procedura elementare di governo e non solo un esercizio di ginnastica civica: chi paga deve sapere perché e come si spendono i suoi soldi; chi vota deve sapere come i suoi eletti sono posti in grado di decidere e controllare la spesa.

5. Un'attenta valutazione dovrebbe essere fatta sul circuito burocrazia, consulenze e associazionismo.
Desta qualche perplessità l'uso allargato di consulenze esterne all'amministrazione e l'affidamento della realizzazione di fini pubblici alle associazioni, praticato da uomini e gruppi di cultura centralista, statalista e giacobina.

6. Le modifiche del titolo V, parte II, della Costituzione introdotte con la legge costituzionale n.3 (2001) pongono alla autonomia statutaria delle Regioni (legge costituzionale n.1/1999) fondamentali problemi di valutazione politica e di norme statutarie e regolamentari.
Le materie esclusive e la legislazione concorrente, le intese tra Regioni, gli accordi con Stati, le intese con Enti territoriali interni ad altro Stato, le risorse autonome e il fondo perequativo, richiedono precise definizioni di poteri, funzioni, procedure e controlli.
Il sistema istituzionale – territoriale e le concrete applicazioni del principio di sussidiarietà possono o accrescere complessivamente l'anarchia politico – istituzionale della società contemporanea ovvero creare nuove responsabilità e precisi doveri per realizzare la crescita culturale e sociale delle persone e delle comunità.

Ivo Butini
10 settembre 2002



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