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di Silvia Melchionna La nascita della legge n. 675 del 31 dicembre 1996, recante disposizioni sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali segna un momento di progresso del nostro ordinamento, non solo perchè consente di adempiere ad obblighi internazionali da troppo tempo disattesi, ma anche in quanto contribuisce a disciplinare un settore delicato come la tutela dei diritti della personalità, fuori da una babele di linguaggi e dal precedente vuoto normativo. Lo sviluppo della società moderna, contrassegnato da una crescente richiesta di informazioni esponeva ogni individuo al rischio che i propri dati potessero essere raccolti ed elaborati senza garanzie per l'interessato. In particolare, la raccolta e la diffusione dei cosiddetti “dati sensibili” (informazioni circa l'origine razziale, le opinioni politiche e religiose, le condizioni di salute, l'adesione a partiti, sindacati o altre organizzazioni , le abitudini sessuali) possono arrecare gravi pregiudizi alla persona cui le informazioni si riferiscono e, in casi estremi, renderla oggetto di discriminazione. Tuttavia, anche l'acquisizione di “dati comuni” costituisce potenzialmente una violazione della riservatezza, richiedendo quindi una adeguata disciplina. Lo sviluppo della tecnologia ha, infatti, moltiplicato a dismisura la possibilità di acquisire, elaborare e diffondere i dati personali di ciascun individuo, con la conseguenza che anche le informazioni innocue, frammentarie ed eterogenee, possono, con sofisticate operazioni di aggregazione e confronto, dare origine a “informazioni nuove” e qualitativamente superiori sino a creare “profili individuali automatizzati” ( di elettore, consumatore, criminale ecc) che potrebbero danneggiare l'interessato. La legge n. 675/1996 si propone, quindi, di tutelare la persona come valore tenendo conto, tuttavia, del legittimo svolgimento di attività economiche, informatiche e professionali implicanti il trattamento dei dati personali. All'interno della disciplina dettata dalla legge appaiono così diversi gradi di protezione: da un massimo di riservatezza (come per i dati inerenti la salute e alla vita sessuale) ad uno di trasparenza (previsto per i dati conoscibili da chiunque).
Le molteplici tipologie di tutela con cui il legislatore ha regolato i diversi trattamenti dei dati personali, sono dovute alla presenza, in questi, di elementi originali relativi alla volontà dell'interessato, alle caratteristiche del soggetto che opera, alla natura del dato, nonchè alle finalità del trattamento. Il Legislatore, in tale visione dell'informazione personale, ha sancito il rispetto dei principi fondamentali e dei “valori di riferimento” impliciti nello stesso concetto di riservatezza. La libertà di manifestazione del pensiero e di iniziativa economica privata, nonchè, la tutela della salute collettiva, tutti principi di rilevanza costituzionale, dovranno confrontarsi con le libertà fondamentali e la dignità della persona. La legge sulla privacy offre al cittadino la possibilità di controllare il flusso dei dati che lo riguardano, esercitando nuovi diritti e imponendo regole di comportamento a tutti coloro che trattano dati personali. Attraverso tale legge, l'interessato ha la possibilità di riacquistare il controllo dei propri dati personali, per evitare che l'utilizzo di informazioni non veritiere, parziali o persino inesatte possa contribuire ad attribuirgli un profilo che non lo rispecchia o che semplicemente non gradisce sia realizzato e messo a disposizione di una rete commerciale. Molti sono i poteri di verifica ed intervento attribuiti dalla legge all'interessato, attraverso i quali sarà più agevole opporsi ai trattamenti “indesiderati” e controllare quelli “indispensabili”, in un società dove le attività economiche, istituzionali e sociali viaggiano con e dentro informazioni personali. Nella società dell'informazione in cui viviamo, la garanzia di tali diritti contribuisce ad abbandonare un concetto più dinamico, che tenga conto del potere del soggetto di conoscere, controllare, aggiornare, orientare, integrare e cancellare il flusso delle informazioni che lo riguardano. I numerosi adempimenti imposti da tale legge, le sanzioni anche penali sancite nel caso di mancato rispetto degli stessi, nonchè le difficoltà interpretative hanno reso particolarmente oneroso per le aziende e le pubbliche amministrazioni adeguarsi alla legge sulla privacy. La tutela della persona garantita dalla legge n. 675/1996 non può comunque, essere accantonata per scelte organizzative o produttive, potendo, invece divenire un elemento che caratterizzi l'azienda sino a costituire una ragione di preferenza della stessa sul mercato. Dott.ssa Silvia Melchionna (Tratto dalla Rivista “EXA”, periodico bimestrale della Pontificia Scuola Pio IX di Roma, su gentile concessione dell'autore)
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